Cassazione Penale, Sentenza n. 35224/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva riformato la sentenza di primo grado quanto alla durata della pena per il reato di lesioni, aggravate dai futili motivi, commesso nei confronti di Arcoleo Salvatore. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova, con censura sulla valutazione della testimonianza della persona offesa; 2) errata applicazione dell'aggravante dei futili motivi (art. 577 e art. 61 c.p.), sostenendo che l'aggressione non fosse motivata da futilità; 3) violazione e falsa motivazione sull'art. 133 c.p. relativa alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione delle conclusioni scritte della parte civile nell'ambito del rito emergenziale (norme d'emergenza COVID).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove di merito salvo manifesta illogicità o travisamento della prova, che nel caso non è emersa; il ricorrente non ha allegato né indicato specificamente gli atti che riteneva travisati, violando il principio di autosufficienza del ricorso; la Corte d'appello ha correttamente applicato l'aggravante dei futili motivi rilevando la sproporzione tra offesa e causa; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il diniego delle attenuanti è stato adeguatamente motivato; le norme emergenziali non impongono espressamente la comunicazione delle conclusioni della parte civile e, comunque, non è stata dimostrata una lesione concreta del diritto di difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata relativamente all'aggravante dei futili motivi; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione considerando la sproporzione tra il motivo e la violenza dell'aggressione
Richiamato in relazione alle circostanze aggravanti; interpretato insieme all'art. 577 per valutare la sussistenza dell'aggravante
Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha confermato che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito purché motivata e non arbitraria
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in tema di allegazione degli atti specificamente indicati nel ricorso; la Corte sottolinea l'onere del ricorrente di indicare gli atti da inserire nel fascicolo e il principio di autosufficienza del ricorso
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)
Richiamato implicitamente come parametro per l'indicazione degli atti che il ricorrente assume travisati; la Corte rammenta che il ricorso deve indicare gli atti di cui si richiede l'allegazione
art. 23 d.l. 9/11/2020 n.149; art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
Normativa emergenziale relativa allo svolgimento dei processi; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non prevedono espressamente l'obbligo di comunicare alla difesa le conclusioni della parte civile
Norma che disciplina la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per comminare la sanzione di 1.000 euro
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione dei giudici di merito: non è consentita una rivisitazione delle valutazioni probatorie se non nei casi di manifesta illogicità o travisamento della prova percepibile 'ictu oculi'.
- Per le censure che riguardano specifici atti o documenti di merito, il ricorrente deve indicare e, ove necessario, allegare tali atti al ricorso per renderlo autosufficiente; l'assenza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.
- L'aggravante dei futili motivi richiede una valutazione della sproporzione tra la causa e la violenza dell'azione; la sua applicazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito se adeguatamente fondata.
- La determinazione della pena e il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta arbitrarietà o motivazione illogica.
- Le disposizioni "emergenziali" processuali non introducono automaticamente obblighi procedurali ulteriori rispetto a quanto previsto dal codice; per far valere una violazione del diritto di difesa occorre dimostrare una concreta ed effettiva lesione del diritto stesso.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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