Cassazione Penale, Sentenza n. 41604/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lucca che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena (pena originaria: 1 anno di reclusione e 1.800 euro di multa, irrevocabile dal 4/6/2020). Il ricorrente contestava la revoca sostenendo che i reati per cui era stato poi condannato dal Tribunale di Lucca (sentenza n. 436/2022: 4 anni e 9 mesi e 27.000 euro di multa per plurime violazioni del T.U. sugli stupefacenti, commesse tra giugno 2020 e maggio 2021) erano iniziati in epoca precedente all'irrevocabilità della prima condanna, concludendo che mancava quindi il presupposto per la revoca del beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta condanna per plurimi reati, alcuni dei quali sanzionati con pena detentiva e ricadenti nel quinquennio della sospensione condizionale, integra la causa obbligatoria di revoca prevista dall'art. 168 cod. pen.; per l'integrazione della causa è infatti sufficiente che uno o più dei reati siano ricompresi nel periodo quinquennale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione). Sentenza resa il 28/10/2025.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (revoca della sospensione condizionale della pena)
La Corte interpreta la norma nel senso che, ai fini dell'integrazione della causa obbligatoria di revoca, è sufficiente che uno o più dei reati oggetto della successiva condanna ricadano nel quinquennio della sospensione condizionale; non è necessario che l'intera condotta sia successiva all'irrevocabilità della prima sentenza
La norma è applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per l'irritualità dell'impugnazione, a una somma a favore della Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata come principio secondo cui la colpa nell'impugnazione procedurale può giustificare l'imposizione di una somma a titolo di multa/cassa delle ammende per atti processuali ritenuti irrituali o manifestamente infondati
T.U. sugli stupefacenti (normativa sostanziale in materia di droghe)
La normativa è la base delle condanne successive che hanno determinato la revoca; la presenza di condanne per reati di stupefacenti con pena detentiva entro il quinquennio ha valore ai fini della revoca della sospensione
Massime di principio
- Per la revoca della sospensione condizionale (art. 168 c.p.) è sufficiente che almeno uno dei reati oggetto della successiva condanna ricada nel quinquennio della sospensione: non è necessario che tutta la condotta si sia svolta dopo l'irrevocabilità della prima sentenza
- La pronuncia di una nuova condanna per reati sanzionati con pena detentiva integra di regola la causa obbligatoria di revoca se le fattispecie rientrano nel periodo di efficacia della sospensione
- Chi impugna una revoca deve provare che nessuno dei reati della successiva condanna rientra nel quinquennio della sospensione, ovvero che la condotta sia antecedente all'irrevocabilità della prima sentenza in modo incontrovertibile
- Impugnazioni manifestamente infondate o irrituali possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza del motivo prima di ricorrere
- In casi simili, verificare con attenzione le date di irrevocabilità delle sentenze e il periodo di commissione dei reati successivi: la prova documentale e cronologica è determinante per evitare la revoca e le sanzioni per ricorso infondato
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