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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14569/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 29/06/2021 che, dopo la sospensione disposta dal magistrato di sorveglianza, aveva revocato la prosecuzione degli arresti domiciliari esecutivi e rigettato le istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova. La difesa denunciava (1) violazione degli artt. 656 c.p.p., 51-ter e 47-ter legge n. 354/1975: si sosteneva che il Tribunale si era limitato ad richiamare le annotazioni dei Carabinieri senza verificare i presupposti della revoca previsti dal comma 6 dell'art. 47-ter e senza valutare l'eventuale incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura, trascurando lo stato depressivo del ricorrente, l'abuso di alcool/medicinali rimasto nella sfera privata, il percorso domiciliare iniziato il 20/01/2020 e la frequenza al Sert; e che le considerazioni sull'inidoneità del domicilio sarebbero pertinenti al comma 7 dell'art. 47-ter. (2) Vizî di motivazione: il Tribunale avrebbe scopiazzato le informative dei Carabinieri senza un adeguato vaglio critico delle condotte e senza motivare congruamente il diniego delle misure alternative.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima e sufficiente la valutazione del Tribunale: le annotazioni dei Carabinieri descrivevano reiterati episodi di abuso di alcool e medicinali, minacce gravi nei confronti del soggetto ospitante, comportamenti autolesivi e ripetute assenze dall'abitazione (evasionI), nonché precedenti tentativi di suicidio. Tali elementi, valutati nel loro insieme, hanno evidenziato l'inidoneità della detenzione domiciliare (e, più in generale, delle misure alternative) a garantire la sicurezza e la finalità rieducativa, non essendo emerso un domicilio alternativo effettivo né un programma terapeutico. La Corte ha inoltre precisato che, quando le condotte del detenuto durante la sospensione cautelativa sono tali da integrare incompatibilità con la prosecuzione della misura ai sensi dell'art. 47-ter, comma 6, non è necessario attendere l'esito di eventuali procedimenti penali per negare o revocare la misura. Per questi motivi il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Regola la sospensione cautelativa dell'esecuzione della misura disposta dal magistrato di sorveglianza e rinvia al Tribunale di sorveglianza la decisione successiva sull'istanza di misure alternative; la Corte conferma che il Tribunale deve compiere una verifica completa dei presupposti per le misure alternative anche alla luce delle annotazioni trasmesse dal magistrato

  • art. 51-ter Ord. pen. (legge 354/1975)

    Attribuisce al Tribunale di sorveglianza la decisione sull'ammissione alle misure alternative dopo la sospensione; la verifica non è una semplice convalida del provvedimento cautelativo ma una valutazione autonoma dei presupposti per la concessione delle misure

  • art. 47-ter Ord. pen. (legge 354/1975)

    comma 6 (e richiamo al comma 7)

    Stabilisce che la detenzione domiciliare è revocata quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura; la Corte ribadisce che non tutte le violazioni determinano automaticamente revoca, ma solo quelle che rendono incompatibile la prosecuzione, e che l'inidoneità del domicilio può essere valutata anche nella fase cautelativa

  • art. 47, comma 9 Ord. pen. (legge 354/1975)

    Richiama il requisito della dimora/domicilio effettivo per l'affidamento in prova, evidenziato dalla Corte come condizione necessaria per la reperibilità e il contatto con i servizi sociali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali: applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente rigettato

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare non va revocata per qualsiasi violazione di prescrizioni: occorre che il comportamento sia concretamente incompatibile con la prosecuzione della misura (art. 47-ter, comma 6).
  • Se il magistrato di sorveglianza sospende cautelativamente l'esecuzione degli arresti domiciliari e trasmette gli atti al Tribunale, quest'ultimo deve svolgere una valutazione autonoma e completa dei presupposti per l'ammissione alle misure alternative (art. 656 c.p.p. e art. 51-ter), non limitandosi a convalidare o meno il provvedimento cautelare.
  • Le condotte tenute dal detenuto durante il periodo di sospensione (abuso di alcool/sostanze, minacce, tentativi autolesivi, eccessiva tendenza all'evasione) sono rilevanti e possono legittimare il diniego o la revoca delle misure alternative anche prima dell'esito di eventuali processi penali a esse connessi.
  • L'assenza di un domicilio effettivo o la comprovata intollerabilità della convivenza rendono incompatibile l'accesso a misure che richiedono reperibilità e stabilità (detenzione domiciliare e affidamento in prova).
  • La decisione dei giudici deve motivare il significato concreto delle singole condotte rilevate e la loro incidenza sulla sussistenza delle condizioni per le misure alternative; motivazione sintetica ma chiara ed adeguata è sufficiente se collega i fatti alle conclusioni.

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