Cassazione Penale, Sentenza n. 17964/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno censurato la sentenza di appello per vizi motivazionali e violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale non ha valutato la sostituzione della pena con quella pecuniaria prevista a seguito del d.lgs. n. 150/2022: in particolare hanno rilevato che la misura della libertà controllata è stata soppressa dal d.lgs. 150/2022 e che le pene detentive sino a un anno possono essere sostituite con la pena pecuniaria (ex art. 56-quater della legge n. 689/1981), per cui la sostituzione operata dal giudice di merito sarebbe illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, richiamando l'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150: il comma 1 prevede l'applicazione delle norme del capo III della legge n. 689/1981 se più favorevoli, anche ai procedimenti pendenti, mentre il comma 2 stabilisce che le sanzioni sostitutive (tra cui la libertà controllata) già applicate o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore restano disciplinate dalle disposizioni previgenti. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice d'appello è tenuto a valutare l'applicabilità delle nuove pene sostitutive solo se l'imputato ne abbia fatta richiesta, da presentarsi al più tardi nel corso dell'udienza di discussione d'appello; nel caso di specie nessuna richiesta è risultata formulata. Perciò il ricorso è inammissibile. I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
L'art. 95 dispone che le norme del capo III della legge n. 689/1981 si applicano se più favorevoli anche ai procedimenti pendenti (comma 1), ma che le sanzioni sostitutive già applicate o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore restano regolate dalle norme previgenti (comma 2). Ciò legittima la continuazione della libertà controllata già sostituita dal giudice di merito.
legge 24 novembre 1981, n. 689
Contiene la disciplina delle sanzioni amministrative/sostitutive; il d.lgs. 150/2022 rinvia all'applicazione di queste norme se più favorevoli, ma con limiti dettati dalla transizione (art. 95).
art. 56-quater legge n. 689/1981
Riferita dai ricorrenti come base per la sostituzione pecuniaria delle pene detentive brevi; la Corte però valuta l'applicabilità concreta in base alle disposizioni transitorie del d.lgs. 150/2022 e alla necessità di una richiesta dell'imputato.
Norma sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte segnala che la sua applicabilità in appello richiede una richiesta dell'imputato, secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 173 disp. att.; art. 585, comma 4; art. 616
Art. 173 disp. att. delimita i limiti del motivo riportato in cassazione; art. 585(4) riguarda i "motivi nuovi" in appello; art. 616 è la norma che prevede la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità.
d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.
Massime di principio
- Le disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150/2022 (art. 95) possono rendere applicabili le nuove norme se più favorevoli, ma preservano le sanzioni sostitutive già applicate o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore; pertanto non sempre la sola modifica normativa determina l'automatica riforma della misura sostitutiva già decisa.
- Perché il giudice d'appello valuti l'applicabilità delle nuove pene sostitutive previste dalla riforma, l'imputato deve espressamente richiederlo; la richiesta può essere formulata anche in udienza di discussione d'appello e non necessariamente nei motivi di gravame.
- In assenza di una richiesta dell'imputato, il giudice di appello non è obbligato a pronunciarsi sulle nuove misure sostitutive, con il rischio che i mezzi impugnatori successivi vengano dichiarati inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per cui è opportuno valutare e formulare tempestivamente eventuali richieste funzionali all'applicazione di norme più favorevoli.
- Prassi consigliata: in casi simili presentare esplicita istanza, almeno in udienza di appello, per l'applicazione delle nuove pene sostitutive; documentare la convenienza della norma più favorevole e richiamare le specifiche disposizioni transitorie rilevanti.
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