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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17964/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno censurato la sentenza di appello per vizi motivazionali e violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale non ha valutato la sostituzione della pena con quella pecuniaria prevista a seguito del d.lgs. n. 150/2022: in particolare hanno rilevato che la misura della libertà controllata è stata soppressa dal d.lgs. 150/2022 e che le pene detentive sino a un anno possono essere sostituite con la pena pecuniaria (ex art. 56-quater della legge n. 689/1981), per cui la sostituzione operata dal giudice di merito sarebbe illegittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, richiamando l'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150: il comma 1 prevede l'applicazione delle norme del capo III della legge n. 689/1981 se più favorevoli, anche ai procedimenti pendenti, mentre il comma 2 stabilisce che le sanzioni sostitutive (tra cui la libertà controllata) già applicate o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore restano disciplinate dalle disposizioni previgenti. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice d'appello è tenuto a valutare l'applicabilità delle nuove pene sostitutive solo se l'imputato ne abbia fatta richiesta, da presentarsi al più tardi nel corso dell'udienza di discussione d'appello; nel caso di specie nessuna richiesta è risultata formulata. Perciò il ricorso è inammissibile. I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    L'art. 95 dispone che le norme del capo III della legge n. 689/1981 si applicano se più favorevoli anche ai procedimenti pendenti (comma 1), ma che le sanzioni sostitutive già applicate o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore restano regolate dalle norme previgenti (comma 2). Ciò legittima la continuazione della libertà controllata già sostituita dal giudice di merito.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    Contiene la disciplina delle sanzioni amministrative/sostitutive; il d.lgs. 150/2022 rinvia all'applicazione di queste norme se più favorevoli, ma con limiti dettati dalla transizione (art. 95).

  • art. 56-quater legge n. 689/1981

    Riferita dai ricorrenti come base per la sostituzione pecuniaria delle pene detentive brevi; la Corte però valuta l'applicabilità concreta in base alle disposizioni transitorie del d.lgs. 150/2022 e alla necessità di una richiesta dell'imputato.

  • codice penale

    Norma sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte segnala che la sua applicabilità in appello richiede una richiesta dell'imputato, secondo la giurisprudenza richiamata.

  • codice di procedura penale

    art. 173 disp. att.; art. 585, comma 4; art. 616

    Art. 173 disp. att. delimita i limiti del motivo riportato in cassazione; art. 585(4) riguarda i "motivi nuovi" in appello; art. 616 è la norma che prevede la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.

Massime di principio

  • Le disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150/2022 (art. 95) possono rendere applicabili le nuove norme se più favorevoli, ma preservano le sanzioni sostitutive già applicate o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore; pertanto non sempre la sola modifica normativa determina l'automatica riforma della misura sostitutiva già decisa.
  • Perché il giudice d'appello valuti l'applicabilità delle nuove pene sostitutive previste dalla riforma, l'imputato deve espressamente richiederlo; la richiesta può essere formulata anche in udienza di discussione d'appello e non necessariamente nei motivi di gravame.
  • In assenza di una richiesta dell'imputato, il giudice di appello non è obbligato a pronunciarsi sulle nuove misure sostitutive, con il rischio che i mezzi impugnatori successivi vengano dichiarati inammissibili.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per cui è opportuno valutare e formulare tempestivamente eventuali richieste funzionali all'applicazione di norme più favorevoli.
  • Prassi consigliata: in casi simili presentare esplicita istanza, almeno in udienza di appello, per l'applicazione delle nuove pene sostitutive; documentare la convenienza della norma più favorevole e richiamare le specifiche disposizioni transitorie rilevanti.

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