Sentenza del 18/12/2015 n. 25484 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il conferimento del patrimonio immobiliare del Fondo a una società conferitaria, seguito dalla cessione dell'intera partecipazione nella società stessa, dovesse essere valutato unitariamente ai fini dell'imposta di registro. Secondo l'Amministrazione, l'operazione realizzava nella sostanza una vendita diretta degli immobili a B. S. S.p.A. e doveva quindi scontare l'imposta di registro proporzionale del 7%, anziché l'imposta fissa applicata al conferimento. Il motivo principale riguardava l'interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, ritenuto idoneo a imporre la prevalenza della causa reale e degli effetti giuridici complessivi dell'operazione rispetto ai titoli e alle forme apparenti dei singoli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'interpretazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 adottata dalla Commissione Tributaria Regionale. La Corte ha affermato che, ai fini dell'imposta di registro, occorre considerare la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'operazione, valutando anche l'eventuale collegamento e unitarietà di più negozi formalmente distinti. Non è stata però accertata in via definitiva l'imposta dovuta: la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che dovrà esaminare concretamente la possibile unitarietà dell'operazione e decidere anche sulle spese. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia e i ricorsi incidentali delle società sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
La prevalenza che l'art. 20 attribuisce alla "intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente" impone di considerare la causa reale e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti.
La norma consente di qualificare fiscalmente gli atti in base alla loro natura intrinseca, agli effetti giuridici e alla causa reale dell'operazione, anche quando essa risulti da una pluralità di negozi collegati. Le forme contrattuali utilizzate dalle parti non sono necessariamente decisive se l'operazione complessiva evidenzia una diversa sostanza giuridica.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 5
È stata invocata dal Fondo Comit per applicare l'imposta di registro in misura fissa all'atto di conferimento del patrimonio immobiliare nella società conferitaria. La legittimità di tale agevolazione dipende dalla qualificazione complessiva dell'operazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Le società avevano contestato l'omesso avvio della procedura di contraddittorio prevista per le operazioni potenzialmente elusive. La questione è rimasta assorbita dal rinvio.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 36-bis
La disposizione è stata richiamata dalle contribuenti in relazione alla liquidazione dell'imposta, ma la relativa censura non è stata esaminata in quanto assorbita.
È stato richiamato dall'Agenzia insieme all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 per sostenere una lettura sostanziale degli atti e della volontà negoziale. La qualificazione fiscale deve tenere conto dell'operazione effettivamente perseguita, non soltanto del nomen o della forma dei singoli contratti.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, più atti formalmente distinti possono essere valutati unitariamente quando risultano collegati e diretti a realizzare un'unica operazione economica e giuridica.
- La denominazione attribuita dalle parti e la forma contrattuale adottata non prevalgono automaticamente sulla causa reale e sugli effetti giuridici complessivi dell'operazione.
- Il conferimento di beni o immobili in una società seguito dalla cessione delle partecipazioni può essere riqualificato, in presenza di elementi di collegamento e di immediatezza, come una cessione diretta dei beni, con conseguenze fiscali differenti.
- Per applicare l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 non è necessariamente indispensabile dimostrare separatamente un abuso del diritto: la riqualificazione può derivare direttamente dall'interpretazione sostanziale e unitaria degli atti registrati.
- La Cassazione, in sede di rinvio, non determina sempre definitivamente l'imposta dovuta: può limitarsi a correggere il criterio giuridico applicato e demandare al giudice di merito l'accertamento concreto dei collegamenti e dell'unitarietà dell'operazione.
- Nelle operazioni societarie complesse è opportuno valutare fin dall'origine la sequenza negoziale nel suo insieme, documentando le ragioni economiche autonome di ciascun atto e l'eventuale assenza di un collegamento volto a conseguire un risultato fiscalmente diverso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 dic 2015Sentenza del 18/12/2015 n. 25460 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 dic 2015Sentenza del 18/12/2015 n. 25461 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 dic 2015Sentenza del 18/12/2015 n. 25462 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 dic 2015Sentenza del 18/12/2015 n. 25463 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 dic 2015Sentenza del 18/12/2015 n. 25464 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 dic 2015Sentenza del 18/12/2015 n. 25467 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →