Cassazione Civile, Ordinanza n. 33478/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
Una società utilizzatrice di un leasing traslativo avente a oggetto un'imbarcazione, insieme al proprio amministratore unico e fideiussore, aveva agito per ottenere, a seguito della risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa invocata dalla concedente, l'accertamento dei rapporti di dare-avere tra le parti. In particolare chiedeva di applicare la disciplina del leasing traslativo con detrazione del valore del bene restituito, riduzione ad equità dell'indennità d'uso e del risarcimento/penale pattuiti, restituzione dei canoni già versati e esclusione di ulteriori pretese creditorie del concedente o del cessionario del credito. La controversia riguardava anche la data effettiva di riconsegna del bene, la validità dell'offerta restitutoria formulata nel 2013, l'eventuale mora della concedente nel prendere in consegna l'imbarcazione, e l'ammissibilità di accertare il valore del bene per determinare il saldo finale. I ricorrenti censuravano la sentenza d'appello per avere ritenuto preclusa dal giudicato la domanda di ripetizione dei canoni e di regolazione dei rapporti economici, per avere escluso l'interesse attuale all'accertamento del valore dell'imbarcazione, per avere ritenuto non liberatoria l'offerta di riconsegna del 2013, e per avere negato la rilevanza di consulenza tecnica e prova testimoniale sul valore del bene e sulla condotta collaborativa della concedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, in parte decisiva, i primi sei motivi, nonché il decimo e l'undicesimo, assorbito il dodicesimo, mentre ha rigettato gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. La Corte ha affermato che, nel leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2017, continua ad applicarsi in via analogica l'art. 1526 c.c.; che è valida la clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, consente al concedente di trattenere canoni scaduti e a scadere e il prezzo di opzione, purché sia prevista la detrazione del valore del bene rivenduto o di mercato, così da evitare ingiuste locupletazioni; e che, nel caso concreto, la domanda di accertamento dei rapporti di dare-avere non era coperta da giudicato, perché il precedente giudizio monitorio/oppositorio aveva riguardato solo i canoni scaduti e aveva espressamente lasciato fuori le questioni relative alla restituzione del bene e alla detrazione del suo valore. Ha inoltre ritenuto errata l'affermazione di carenza di interesse attuale all'accertamento del valore dell'imbarcazione, poiché tale accertamento era necessario per applicare la clausola penale e verificare l'eventuale residuo dare-avere tra le parti. Quanto alla riconsegna del bene, la Corte ha invece condiviso la valutazione di merito secondo cui l'offerta del 2013 non era idonea a far decorrere gli effetti liberatori, anche per la presenza di costi non irrilevanti di sosta, movimentazione e varo e per le ulteriori questioni pendenti sulle manutenzioni e sulle dotazioni mancanti, sicché sul punto i motivi sono stati respinti.
Norme richiamate
il giudicato non copriva la domanda di accertamento dei rapporti di dare-avere sul valore del bene e sulla clausola penale, perché quel tema era stato escluso dal precedente giudizio sui soli canoni scaduti
nel leasing traslativo risolto anteriormente alla legge n. 124/2017 si applica in via analogica; la disciplina impone di evitare ingiuste locupletazioni e consente la regolazione dei rapporti con detrazione del valore del bene
richiamato nei motivi e nella motivazione in relazione al vizio di motivazione/sufficienza della sentenza di merito
richiamato come parametro dei vizi motivazionali denunciati
la clausola penale può essere ricondotta a equità se manifestamente eccessiva, ma nel caso la clausola pattuita è stata ritenuta valida perché non conduce a ingiusta locupletazione
richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della clausola, ma la Corte ha confermato la validità della pattuizione
richiamato dai ricorrenti nel contesto della validità del contratto/clausola
la buona fede contrattuale governa la gestione della restituzione del bene e la corretta attuazione della clausola penale
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di integrare la disciplina contrattuale secondo equità e buona fede
l'interesse ad agire non mancava, perché l'accertamento del valore dell'imbarcazione era utile e attuale per la decisione sui rapporti economici conseguenti alla risoluzione
richiamato dai ricorrenti per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la domanda sul dare-avere fosse stata erroneamente esclusa dal giudice di merito
richiamato dai ricorrenti in tema di mora del creditore e collaborazione alla riconsegna
richiamato dai ricorrenti in tema di offerta non formale e liberatoria del bene
richiamato come base dell'obbligo di correttezza e collaborazione nella riconsegna
richiamato dai ricorrenti sulla riferibilità della comunicazione di messa a disposizione del bene
richiamato dai ricorrenti sulla ratifica o riferibilità dell'atto compiuto dal rappresentante
richiamato dai ricorrenti in tema di rappresentanza e opposizione dell'atto
richiamato dai ricorrenti nel ragionamento sulla presa in carico e custodia dell'imbarcazione
richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto delle obbligazioni connesse alla custodia del bene
richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze documentali
richiamato in relazione al travisamento o alla valutazione delle prove
richiamato sulla prova presuntiva del valore del bene
richiamato per sostenere l'ammissibilità della consulenza tecnica sul valore del bene
richiamato per il principio di specificità del ricorso e per il riferimento agli atti e documenti rilevanti
art. 72-quater l.f.
la Corte esclude la sua applicazione analogica al leasing traslativo risolto prima della disciplina del 2017
art. 1, commi 136-140, L. 124/2017
la disciplina non ha effetti retroattivi e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017, continua ad applicarsi in via analogica l'art. 1526 c.c., con la conseguenza che la regolazione dei rapporti tra concedente e utilizzatore deve evitare ingiuste locupletazioni e tenere conto della restituzione del bene e del suo valore.
- È valida la clausola, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, che consente al concedente di trattenere i canoni pagati e a scadere e il prezzo dell'opzione, purché sia prevista la detrazione del valore di rivendita o di mercato del bene, in coerenza con l'equilibrio sinallagmatico e la buona fede contrattuale.
- La domanda di accertamento dei rapporti di dare-avere conseguenti alla risoluzione del leasing non è coperta da giudicato se il precedente giudizio ha riguardato soltanto il pagamento dei canoni scaduti e ha lasciato fuori, espressamente o implicitamente, la questione della restituzione del bene e della quantificazione finale derivante dalla clausola penale.
- Sussiste interesse attuale all'accertamento del valore del bene restituito quando tale valore è necessario per applicare la clausola contrattuale di detrazione e per stabilire se residuino crediti o debiti tra le parti; non è corretto rinviare tale accertamento a un futuro giudizio se esso è funzionale alla decisione già introdotta.
- In tema di riconsegna del bene oggetto di leasing, il concedente non può essere considerato in mora o in violazione della buona fede se l'utilizzatore non rende la restituzione concretamente eseguibile e permangono questioni economiche non irrilevanti legate a custodia, movimentazione, varo o manutenzione del bene.
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