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Sentenza

Sentenza n. 13574/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202211438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di decadenza dal contributo pubblico di 70.000 euro per mancata presentazione della domanda di pagamento della seconda rata e mancata integrale attuazione del piano di sviluppo aziendale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento della determinazione regionale che aveva dichiarato la decadenza dal sostegno concesso nell’ambito del programma di sviluppo rurale, dopo l’erogazione della prima rata di 49.000 euro. Ha dedotto, in sintesi: la violazione dell’art. 2 del regolamento UE n. 1306/2013 e delle disposizioni regionali applicabili, sostenendo che il mancato completamento del piano aziendale entro il termine del 21 ottobre 2021 fosse dipeso da causa di forza maggiore o da circostanze eccezionali, anche in relazione all’emergenza pandemica e all’asserita indebita inclusione di alcuni terreni nel fascicolo aziendale da parte di altro soggetto; la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria, per la mancata definizione del procedimento relativo alla modifica del piano aziendale, che avrebbe dovuto precedere la pronuncia di decadenza. La Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto decisivo il petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi e all’effettiva natura del rapporto controverso, non alla qualificazione formale dell’atto o alla prospettazione delle parti. La decadenza contestata non riguardava la scelta discrezionale di concedere il contributo, ma la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento di obblighi specificamente assunti dalla beneficiaria, consistenti nell’integrale attuazione del piano di sviluppo e nella presentazione della domanda di pagamento della seconda rata entro il termine previsto. Anche le allegazioni sulla forza maggiore miravano a dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento nell’ambito di un rapporto paritario successivo all’erogazione del contributo. Ne consegue che la posizione della beneficiaria è qualificabile come diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche se il provvedimento è formalmente denominato decadenza. Le questioni di merito non sono state esaminate. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione, nei termini previsti dalla legge, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 2 Regolamento UE n. 1306/2013

    È stata invocata dalla ricorrente in relazione alla causa di forza maggiore e alle circostanze eccezionali, ma il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza esame nel merito da parte del TAR.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, senza esame nel merito per il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla decadenza, revoca o ripetizione di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il provvedimento si fonda sull’inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti in sede di concessione o sullo sviamento delle somme rispetto al programma finanziato, poiché attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, determinato non dalla qualificazione formale dell’atto né dalla prospettazione delle parti, ma dalla causa petendi, dai fatti allegati, dal rapporto giuridico dedotto e dalla consistenza della situazione soggettiva azionata.
  • Quando la controversia sulla decadenza da un contributo riguarda la non imputabilità dell’inadempimento, inclusa l’eventuale forza maggiore, essa resta riferita a un rapporto paritario di natura esecutiva e alla tutela di un diritto soggettivo, devoluto al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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