Cassazione Civile, Ordinanza n. 06673/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione a un decreto di omologazione di concordato fallimentare con assuntore. Nel concordato era previsto che una nuova società, assuntore del concordato, si impegnasse a pagare, integralmente o parzialmente, i creditori ammessi al passivo; il decreto disponeva poi il trasferimento alla stessa degli immobili tramite atto notarile e degli altri beni e crediti tramite scrittura privata del curatore. La contribuente ha impugnato la pretesa tributaria e, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha dedotto omessa pronuncia e violazione di legge sulla questione della corretta natura della tassazione e dell'applicazione dell'art. 21, comma 2, d.P.R. 131/1986; con il quarto ha riproposto un ulteriore profilo sul medesimo tema, ritenuto logicamente assorbito; con il terzo ha denunciato, per omessa pronuncia e violazione di legge, l'erronea determinazione della base imponibile, sostenendo che l'imposta dovesse essere calcolata solo sul valore dei beni trasferiti e non anche sull'accollo dei debiti fallimentari.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo che la CTR avesse implicitamente deciso la questione della natura proporzionale dell'imposta e che non vi fosse violazione dell'art. 21, comma 2, d.P.R. 131/1986. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, nel decreto di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, l'imposta di registro va applicata in misura proporzionale solo sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, senza includere nella base imponibile l'importo del debito accollato. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e il rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la questione era stata implicitamente decisa dal giudice di merito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per denunciare il vizio di motivazione/omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato omissione sul punto della tassazione proporzionale.
art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986
invocato per sostenere la tassazione fissa; la Corte ha affermato che non trova applicazione in quanto la fattispecie comporta tassazione proporzionale.
art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986
ritenuto rilevante per escludere dalla base imponibile l'accollo di debiti e oneri collegati; l'imposta va calcolata solo sui beni e diritti trasferiti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
usato come vizio di violazione di legge dedotto dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
usato come vizio processuale per omessa pronuncia o nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel decreto di omologazione del concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti trasferiti.
- L'importo dei debiti fallimentari accollati non concorre alla base imponibile dell'imposta di registro, che va determinata esclusivamente sul valore dei beni oggetto di trasferimento.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia implicitamente rigettato la questione mediante una statuizione incompatibile con la tesi della parte.
- Quando la tassazione è proporzionale, non può trovare applicazione la regola della tassazione fissa invocata in base all'art. 21, comma 2, d.P.R. 131/1986.
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