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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29513/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena per continuazione in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 601, comma 5, c.p.p., sostenendo la tardività della notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia Avv. Ronsisvalle, avvenuta il 22 ottobre 2025 e quindi a soli 36 giorni liberi dall'udienza del 28 novembre 2025. La difesa ha contestato l'assunto della Corte territoriale, secondo cui era sufficiente la notifica del decreto al precedente difensore Avv. Busani il 9 settembre 2025, evidenziando che già l'8 agosto 2025 era stata depositata la nomina del nuovo difensore con contestuale revoca del precedente, sicché la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti del difensore subentrato nel rispetto del termine minimo previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando dagli atti che la nomina dell'Avv. Ronsisvalle, con contestuale revoca dell'Avv. Busani, era stata depositata l'8 agosto 2025 presso la Corte di appello, dunque prima dell'emissione del decreto di citazione in appello del 5 settembre 2025. Per tale ragione la notifica effettuata solo il 22 ottobre 2025 al nuovo difensore è stata ritenuta tardiva e in violazione dell'art. 601, comma 5, c.p.p. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 5, c.p.p.

    Il decreto di citazione in appello deve essere notificato al difensore di fiducia nel rispetto del termine previsto; se la nomina del nuovo difensore con revoca del precedente è già nota al giudice dell'appello, la notifica al precedente difensore non è sufficiente e la tardiva notifica al nuovo difensore determina nullità.

  • artt. 81 c.p., 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    Sono le norme incriminatrici poste a fondamento della condanna confermata in appello, in materia di reati in continuazione relativi agli stupefacenti.

  • art. 337 c.p.

    Ulteriore reato oggetto della condanna confermata in appello, richiamato solo come titolo di responsabilità penale.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio di appello risulta già depositata la nomina del nuovo difensore con revoca espressa del precedente, la notifica del decreto di citazione deve essere effettuata al difensore subentrato; la precedente notificazione al difensore revocato non sana la mancata osservanza del termine di comparizione.
  • La verifica della tempestività della notifica del decreto di citazione in appello può essere compiuta dalla Corte di cassazione mediante accesso agli atti, se la deduzione attiene a una nullità processuale e il relativo riscontro richiede il controllo diretto del fascicolo.
  • La violazione del termine di notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia integra una nullità processuale che comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio.
  • In presenza di una tempestiva eccezione difensiva e di prova documentale della nomina del nuovo difensore anteriormente agli atti di citazione, il giudice di appello non può ritenere irrilevante il mutamento del difensore ai fini della validità della vocatio in iudicium.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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