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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39891/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno, con tasso alcolemico pari a 1,81 g/l. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato elementi favorevoli alla concessione del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse esaustiva e non illogica, avendo valorizzato la gravità del fatto desunta dall'elevato tasso alcolemico e dalla guida notturna imprudente, nonché l'assenza di elementi positivi e la mancata dimostrazione di un percorso riabilitativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen

    In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali comporta anche il pagamento della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione evidenzi elementi negativi del fatto e l'assenza di elementi di segno positivo a favore dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo in favore dell'imputato, quando tale valutazione sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della decisione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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