Cassazione Penale, Ordinanza n. 30081/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile di una rapina consumata, contestando: (1) il difetto di motivazione sulla qualificazione del fatto come rapina consumata anziché tentata e la violazione di legge nella valutazione delle aggravanti contestate; (2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è privo di specificità perché si limita a riproporre censure di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto consumata la rapina poiché l'agente aveva conseguito l'apprensione dei beni fuori dalla sfera di controllo della vittima e aveva poi usato violenza per consolidare il possesso e garantirsi l'impunità; inoltre, la motivazione richiamava la ridotta capacità psico-cognitiva della vittima e il fatto che l'aggressione fosse avvenuta nella sua abitazione. Il secondo motivo è ritenuto generico e manifestamente infondato perché le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado, mentre l'attenuante del risarcimento del danno non era stata dedotta in appello, con conseguente inammissibile novità della questione in cassazione. In ogni caso, la Corte ribadisce che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisati nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto alla qualificazione del fatto come rapina consumata, alle aggravanti e al trattamento sanzionatorio, mentre la richiesta sulle attenuanti generiche risulta comunque già accolta in primo grado; l'ulteriore attenuante del risarcimento del danno non può essere esaminata perché proposta per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
Le questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; la norma è richiamata per ribadire il divieto di novità del motivo di ricorso.
La determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione, nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.
La graduazione della pena deve essere effettuata valutando i criteri di gravità del reato e della personalità del reo, ed è censurabile solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta.
Massime di principio
- La rapina deve considerarsi consumata quando l'agente consegue l'apprensione della cosa mobile altrui sottraendola alla sfera di vigilanza e controllo della vittima; la successiva violenza o minaccia impiegata per consolidare il possesso o assicurarsi l'impunità non trasforma il fatto in tentativo.
- In cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a riprodurre censure di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello, pena l'interruzione della catena devolutiva.
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni connessi a circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che sia manifestamente illogica o arbitraria.
Come è indicizzato
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