Cassazione Civile, Ordinanza n. 18850/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso sulla base del metodo sintetico di ricostruzione del reddito. La CTP aveva respinto il ricorso, ritenendo tempestiva l’impugnazione. In appello, il contribuente e l’Agenzia avevano proposto gravami, e la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546/1992 e 2909 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente accolto l’appello incidentale dell’Ufficio sulla tardività del ricorso, nonostante tale impugnazione incidentale fosse stata a sua volta tardiva. La censura ruotava quindi sul formarsi del giudicato interno sulla tempestività del ricorso introduttivo, già espressamente affermata dal giudice di primo grado. Il secondo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la rilevabilità d’ufficio della tardività del ricorso introduttivo è preclusa quando sul punto vi sia stata una pronuncia esplicita del giudice di merito non tempestivamente impugnata, essendosi così formato il giudicato interno; l’impugnazione tardiva è equiparata alla mancata impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato per il termine e le modalità dell’appello incidentale nel processo tributario; la tardività dell’impugnazione incidentale ha determinato il formarsi del giudicato interno sulla questione già decisa espressamente.
Indicato quale norma che prevede il termine perentorio di sessanta giorni per l’appello incidentale nel processo tributario.
Richiamato come norma che stabilisce il termine decadenziale per l’impugnazione del ricorso introduttivo nel processo tributario.
Richiamato a sostegno dell’efficacia del giudicato interno formatosi sulla statuizione esplicita non tempestivamente impugnata.
Richiamato per affermare che la decadenza è sottratta alla disponibilità delle parti e può essere rilevata d’ufficio, salvo il limite del giudicato interno formatosi su pronuncia esplicita.
Massime di principio
- Nel processo tributario la tardività del ricorso introduttivo, in quanto decadenza sottratta alla disponibilità delle parti, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado solo se sul punto non vi sia stata una pronuncia esplicita del giudice di merito passata in giudicato interno.
- Se il giudice di primo grado si pronuncia espressamente sulla tempestività dell’impugnazione e tale statuizione non viene impugnata tempestivamente, la questione è coperta da giudicato interno e non può essere riesaminata d’ufficio nei successivi gradi di giudizio.
- Alla pronuncia mancata sul punto può assimilarsi, sul piano preclusivo, la mancata impugnazione; all’opposto, un’impugnazione proposta oltre il termine perentorio è inidonea a rimuovere la statuizione espressa già formatisi in giudicato interno.
- Il potere officioso del giudice di rilevare una questione pregiudiziale di rito non opera quando esista una specifica statuizione esplicita su quella questione e questa non sia stata ritualmente censurata.
Come è indicizzato
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