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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36906/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il difensore ha sostenuto che non sussistevano cause ostative e che l'entita' della pena era compatibile con il beneficio, ma la Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta senza motivare specificamente tale diniego; si e' chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso e' stato presentato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, pur non essendo affrontata espressamente la questione relativa alla sospensione condizionale, il diniego risulta dalla complessiva motivazione della sentenza di appello. Tale motivazione ha richiamato numerosi procedimenti pendenti a carico dell'imputato per reati analoghi, reiterate violazioni delle prescrizioni della misura cautelare (con successivo aggravamento) e l'adozione, il 17/03/2025, di una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato; fatti ritenuti indicativi di una personalita' "insofferente alle regole" e ostativi al riconoscimento delle attenuanti e quindi anche alla sospensione condizionale (art. 164 c.1 c.p.). E' stato confermato in sostanza l'esito del giudizio di merito: condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di € 450 per concorso in furto aggravato (capo a) e concorso in ricettazione (capo b), con unificazione per continuazione e riconoscimento dell'attenuante della minore eta' prevalente sulle aggravanti; esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 c.1 n.2. Non sono state imposte spese processuali al ricorrente in quanto minorenne; disposta l'oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la presenza di numerosi precedenti specifici, la reiterazione di violazioni delle misure cautelari e la recente ordinanza di custodia cautelare costituiscono elementi ostativi ai sensi dell'art. 164 c.1, cioe' impediscono di formulare una prognosi positiva sulla non reiterazione del reato e quindi l'applicazione della sospensione condizionale.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione in quanto la concessione di benefici (compresa la sospensione) dipende dalla valutazione degli elementi indicati da questa norma; la Corte ha ritenuto che il diniego del beneficio possa risultare implicitamente dalla valutazione negativa degli elementi previsti dall'art.133.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per l'ambito di motivazione consentito in cassazione: il ricorso e' stato redatto nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi di tale norma.

  • art. 29 D. Lgs. 28/07/1989 n. 272

    Applicata per escludere l'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali in capo all'imputato minorenne.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Citati per giustificare la trattazione del procedimento in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini.

  • art. 625 cod. pen.

    La Corte di merito ha escluso l'aggravante richiamata da tale norma al processo di primo grado; tale esclusione e' stata confermata in appello.

Massime di principio

  • La negazione di un beneficio come la sospensione condizionale non richiede sempre una motivazione espressa parola per parola se il diniego risulta chiaramente dalla struttura e dai contenuti complessivi della sentenza.
  • Elementi come precedenti specifici, procedimenti pendenti per reati della stessa indole e reiterate violazioni di misure cautelari costituiscono indici probanti di una prognosi negativa e possono legittimare il diniego della sospensione ai sensi dell'art. 164 c.1 c.p.
  • La valutazione della concessione di benefici interdipende dagli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; un giudice che neghi le attenuanti o evidenzi profili di pericolosita' puo' implicitamente escludere anche altri benefici connessi.
  • In sede di impugnazione, l'omissione di un riferimento puntuale a una doglianza non e' automaticamente motivo di cassazione se dalla motivazione emerga la ragione del rigetto; per evitare rischi, il difensore dovrebbe chiedere espressamente che il punto venga affrontato in motivazione.
  • Nei procedimenti a carico di minorenni, generalmente non si impongono le spese processuali e puo' essere disposto l'oscuramento dei dati identificativi.

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