Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione prima, n. 496 del 12 maggio 2025, resa tra le parti, concernente il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202509491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a., ritenendo che l'appellante non avesse dimostrato, già al momento della presentazione della domanda di conversione, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. La sentenza di primo grado non è stata quindi sospesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Emilia-Romagna n. 496 del 12 maggio 2025, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. La controversia riguarda il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dal testo emerge che la questione cautelare concerneva il possesso, al momento della presentazione della domanda di conversione, dei requisiti previsti dall'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; l'istanza è stata respinta.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    I requisiti previsti dalla disposizione devono essere posseduti e dimostrati al momento della presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Nella domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 al momento della presentazione della domanda.
  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando l'appellante non dimostri, allo stato degli atti, il possesso dei requisiti sostanziali richiesti per ottenere il titolo di soggiorno controverso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.