Cassazione Civile, Ordinanza n. 24285/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la costruzione di una nuova ala ospedaliera e da un successivo atto aggiuntivo per ulteriori lavori. A garanzia delle obbligazioni dell'appaltatore era stata rilasciata una polizza fideiussoria "a prima richiesta" con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. Dopo il collaudo, la stazione appaltante ha chiesto l'incameramento dell'intera cauzione, ritenendo dovuta la somma garantita in ragione delle risultanze del collaudo e dei vizi/difetti riscontrati. Ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la garante ha proposto opposizione e la Corte d'appello ha ritenuto estinta la garanzia per il decorso del termine di collaudo previsto dall'art. 5 della L. n. 741/1981, condannando la stazione appaltante alla restituzione di quanto percepito. Con il ricorso per cassazione la stazione appaltante ha dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 5 L. n. 741/1981, sostenendo che la deroga all'estinzione automatica della polizza non opera solo quando vi sia un impedimento materiale al collaudo, ma anche quando l'inadempimento grave dell'appaltatore abbia dilatato i tempi di collaudo o reso oggettivamente impossibile eseguirlo; 2) falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso che vizi, difetti e attività necessarie alla loro eliminazione integrassero un impedimento al collaudo, nonostante la documentazione di collaudo lo dimostrasse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la distinzione operata dalla Corte d'appello tra la disciplina del ritardo nel collaudo, che fa sorgere l'effetto estintivo delle garanzie ex art. 5 L. n. 741/1981, e la diversa responsabilità dell'appaltatore per vizi e difetti dell'opera, che non impedisce di per sé l'estinzione della fideiussione quando i lavori siano stati ultimati e il collaudo sia stato semplicemente procrastinato. La Corte ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui, nel caso concreto, i lavori erano ultimati, i vizi e le incompletezze non impedivano il collaudo e la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere tempestivamente alle operazioni di collaudo, eventualmente facendo valere altrove gli inadempimenti dell'appaltatore. Le censure, nella parte in cui chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio, sono state dichiarate inammissibili. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"collaudo concluso oltre il termine, non collaudo, fideiussione estingue"
Il decorso del termine di collaudo determina ordinariamente l'estinzione automatica delle garanzie; la deroga opera solo se il mancato o ritardato collaudo sia causalmente ascrivibile a una condotta dell'impresa tale da impedire oggettivamente l'espletamento del collaudo o il completamento delle opere nei termini di legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta solo nei limiti della corretta sussunzione della fattispecie concreta nella norma, non per ottenere una nuova valutazione del fatto.
La censura è inammissibile se, sotto la veste della violazione dell'art. 115 c.p.c., mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la procedura camerale nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'art. 5 della L. n. 741/1981 prevede un effetto estintivo automatico delle garanzie legate all'appalto quando il collaudo non sia concluso nel termine; tale effetto è però superabile solo se il ritardo o l'omissione del collaudo siano imputabili all'impresa in modo da rendere oggettivamente impossibile il collaudo stesso.
- La semplice presenza di vizi, difformità o incompletezze dell'opera, una volta ultimati i lavori, non equivale di per sé a impedimento del collaudo e non basta a impedire l'estinzione della fideiussione, se la stazione appaltante avrebbe potuto procedere al collaudo nei termini e far valere separatamente gli inadempimenti dell'appaltatore.
- Non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge o di falsa applicazione di norma in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti l'interpretazione delle risultanze di collaudo è inammissibile se mira sostanzialmente a sostituire la propria lettura dei fatti a quella già motivatamente accolta dal giudice di merito.
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