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Sentenza

Sentenza del 16/01/2015 n. 90 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - MEMORIA INTEGRATIVA AI MOTIVI DEL RICORSO - Notifica assente - Mancata eccezione dell'Ufficio in primo grado - Eccezione sollevata in appello - Effetto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, contestando inizialmente la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per carenza di motivazione e utilizzo di dati non conosciuti dal contribuente. Con memorie integrative ha poi eccepito la nullità dell'accertamento perché notificato il 27 dicembre 2011, soltanto 27 giorni dopo la conclusione delle operazioni di verifica e la notifica del processo verbale del 30 novembre 2011, quindi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'Ufficio ha contestato in appello l'ammissibilità delle memorie integrative, poiché non erano state notificate alla controparte ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'Ufficio, non avendo contestato tempestivamente in primo grado la mancata notifica delle memorie integrative, avrebbe dovuto sollevare immediatamente tale eccezione, consentendo al giudice di rinviare l'udienza e assegnare un termine perentorio per la notifica. La memoria è stata quindi legittimamente presa in considerazione. Nel merito, l'avviso è stato dichiarato nullo perché emesso prima del decorso dei 60 giorni dal verbale di chiusura delle verifiche, senza una concreta e adeguata motivazione sull'esistenza di particolari ragioni di urgenza. È stata confermata la sentenza di primo grado e l'Ufficio è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La società ne ha invocato la violazione per carenza di motivazione dell'avviso e per l'utilizzo di informazioni non previamente conosciute dal contribuente. La questione è rimasta assorbita dalla nullità derivante dalla violazione del termine dilatorio.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni

    Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente. La sua violazione rende illegittimo l'avviso, salvo che ricorrano specifiche e concrete ragioni di particolare urgenza, da indicare e motivare adeguatamente nell'atto.

  • Art. 24, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina la produzione di documenti e motivi aggiunti o integrativi. Se una memoria integrativa non viene notificata alla controparte, la parte interessata deve contestare tempestivamente il vizio, così da permettere al giudice di disporre un rinvio e assegnare un termine perentorio per regolarizzare la notifica.

  • Art. 57, d.P.R. n. 633/1972

    Prevede i termini di decadenza per l'accertamento IVA. L'Ufficio aveva richiamato la prossima scadenza del termine come ragione di urgenza, ma la Commissione ha ritenuto tale circostanza non sufficiente, anche perché non era stata concretamente esplicitata e motivata nell'avviso.

  • Cassazione, sentenza n. 8398 del 5 aprile 2013

    Richiamata a sostegno della regola secondo cui la mancata contestazione tempestiva dell'irregolarità relativa alla notifica della memoria integrativa impedisce di farla valere successivamente come motivo di impugnazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013

    Ha affermato che l'accertamento emesso prima del decorso dei 60 giorni è illegittimo, salvo casi di particolare urgenza valutati concretamente e non dimostrati mediante una motivazione meramente formale.

  • Cassazione, sentenza n. 1869 del 2014

    Ribadisce che l'urgenza deve essere concreta, effettiva e adeguatamente motivata nell'atto, non essendo sufficiente il semplice richiamo alla scadenza dei termini di decadenza.

Massime di principio

  • La parte che intende contestare la mancata notifica di una memoria integrativa deve farlo immediatamente nel primo grado di giudizio utile; se rimane silente, non può normalmente riservare la contestazione all'appello.
  • La mancata notifica della memoria integrativa non comporta necessariamente l'inutilizzabilità definitiva della memoria: il giudice può assegnare un termine perentorio per regolarizzare la notifica, purché il vizio sia tempestivamente segnalato.
  • Il termine di 60 giorni dalla conclusione della verifica è una garanzia sostanziale del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente. Un avviso notificato prima della scadenza è illegittimo, salvo comprovate ragioni di particolare urgenza.
  • La semplice prossimità della decadenza dell'azione accertatrice non basta, da sola, a giustificare l'emissione anticipata dell'avviso: l'Ufficio deve dimostrare l'urgenza in concreto e indicarla adeguatamente nella motivazione dell'atto.
  • Quando l'avviso è nullo per violazione del termine dilatorio, le ulteriori contestazioni sull'accertamento possono essere considerate assorbite e non devono necessariamente essere esaminate dal giudice.

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