Cassazione Penale, Sentenza n. 15837/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956). Il ricorso denunciava: a) violazione di norme processuali per aver trattato il procedimento in forma scritta in violazione del diritto di difesa; b) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, posto che i controlli erano stati effettuati presso un indirizzo diverso da quello che l'imputato aveva comunicato in data 13/03/2010 e che, la sera del 6/04/2010, al momento del controllo, l'imputato si era recato in Questura per comunicare ulteriore variazione; inoltre il controllo del 20/04/2010 sarebbe stato effettuato presso un domicilio già lasciato; c) errata qualificazione giuridica della condotta, che secondo il ricorrente doveva essere valutata alla stregua dell'art. 9, comma 1, legge n. 1423/1956 e non del comma 2.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato assorbito dalla morte dell'imputato. Successivamente alla proposizione del ricorso è risultato dagli atti il decesso del ricorrente; acquisita la certificazione anagrafica, la Corte di cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 172 c.p.p., in quanto il reato si è estinto per morte dell'imputato. Di conseguenza le questioni di merito sollevate non sono state esaminate.
Norme richiamate
legge n. 1423 del 1956
La norma incriminatrice applicata dalla Corte d'appello riguardava la violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; nel ricorso si deduceva che la condotta avrebbe dovuto essere comunque valutata secondo l'art. 9, comma 1, ossia diversa qualificazione della stessa fattispecie
legge n. 1423 del 1956
Richiamata dal ricorrente come possibile corretta qualificazione giuridica della condotta; la decisione di legittimità non è entrata nel merito della questione a causa dell'estinzione del reato per morte
Applicata dalla Corte di cassazione per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione dell'estinzione del reato per morte dell'imputato; comporta che il giudizio di cassazione si conclude senza esame del merito quando viene accertata la morte dell'imputato
Massime di principio
- Se il ricorrente muore dopo la proposizione del ricorso, il procedimento di cassazione può concludersi con annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 172 c.p.p. per estinzione del reato; le questioni di merito restano in genere assorbite.
- La produzione tempestiva della certificazione anagrafica o di altro documento che attesti il decesso è decisiva per la pronuncia di estinzione del reato e per l'eventuale annullamento della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso deduce vizi processuali o di motivazione, tali censure diventano rilevanti solo se il procedimento non si estingue per cause sopravvenute (es. morte); in caso di estinzione la Corte di legittimità non è tenuta a esaminare le doglianze di merito.
- Nelle controversie relative alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno è importante documentare le comunicazioni di variazione di dimora presso gli uffici competenti (es. Questura) e conservare prove dei tempestivi adempimenti, perché la prova di aver comunicato variazioni può incidere sull'accertamento dei controlli.
- La qualificazione giuridica della condotta (ad es. art. 9, comma 1 vs comma 2 della legge n. 1423/1956) va attentamente valutata e dedotta nelle difese, ma il relativo esame rimane teorico se sopravvengono cause estintive che rendono il giudizio in Cassazione non ammissibile sul merito.
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