Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35516/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal GUP del Tribunale di Roma, con sentenza del 12 novembre 2015 confermata dalla Corte d’appello di Roma, alla pena di sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una persona offesa. Con tre motivi, tutti formulati come vizi di motivazione, ha contestato: la valutazione della credibilità soggettiva della persona offesa; il giudizio sulla sua attendibilità intrinseca; e l’esistenza di riscontri esterni alle sue dichiarazioni, individuati nei testi dell’accusa e nella consulenza tecnica. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano i motivi d’appello e chiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i tre motivi reiterassero le doglianze d’appello, già motivatamente respinte, e sollecitassero una rivalutazione del quadro probatorio non consentita in sede di legittimità. Considerata la doppia conforme, le decisioni di merito sono state esaminate congiuntamente: esse avevano fondato la responsabilità sulla ritenuta attendibilità intrinseca della persona offesa e sui riscontri convergenti delle dichiarazioni testimoniali, comprese quelle della madre, e della consulenza tecnica sui tessili del divano. La sentenza rileva inoltre che la consumazione dei rapporti sessuali era stata sostanzialmente ammessa dagli imputati e che la deduzione del consenso si basava su congetture o suggestioni. Non sono stati considerati dimostrativi di un consenso libero né l’assunzione di alcool, né lo stile di vita della giovane, né il riferimento a una precedente violenza sessuale non denunciata; quest’ultimo argomento è qualificato come vittimizzazione secondaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 609-octies c.p.

    la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 12/11/2015, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in ordine ai delitti di violenza sessuale di gruppo nei confronti di XXXXXXXXXXXXX, alla pena di anni 6 di reclusione.

    La disposizione è identificabile dalla qualificazione del reato come violenza sessuale di gruppo; la sentenza conferma la condanna per tale delitto.

  • art. 616 c.p.p.

    Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Dichiarato inammissibile il ricorso e non esclusa la colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità, la Corte applica la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, né isolando singoli elementi né chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo riguarda la motivazione adottata dal giudice di merito e la coerenza del percorso inferenziale.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, ai fini della valutazione del ricorso la loro motivazione può essere esaminata congiuntamente; è inammissibile la doglianza che si limiti a reiterare le censure già disattese in appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione.
  • La responsabilità per violenza sessuale non può essere esclusa sulla base di mere congetture circa il consenso. L’assunzione di alcool, lo stile di vita della persona offesa o il mancato precedente della denuncia di altra violenza non dimostrano, di per sé, la prestazione di un consenso libero.
  • La dichiarazione della persona offesa può fondare l’accertamento di responsabilità quando il giudice ne ritenga motivatamente l’attendibilità e ne consideri i riscontri convergenti, senza che la Corte di cassazione possa sostituire una propria valutazione del quadro probatorio a quella di merito.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.