Cassazione Civile, Ordinanza n. 18417/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando utili extracontabili, altri componenti positivi e un maggior reddito d'impresa rispetto alla perdita dichiarata. In conseguenza dell'accertamento societario aveva imputato anche ai soci, tra cui una contribuente, maggiori redditi di capitale ai sensi dell'art. 47 TUIR e dell'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973. La contribuente aveva impugnato la ripresa a suo carico e i giudici di merito avevano rideterminato la pretesa fiscale limitandola al maggior reddito accertato in capo alla società, non ai soli maggiori ricavi. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 47, comma 1, TUIR e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che nei confronti dei soci dovessero essere tassati pro quota i maggiori ricavi accertati in capo alla società, e non il maggior reddito extracontabile al netto dei costi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in base al principio di capacità contributiva, il reddito d'impresa imponibile deve essere determinato al netto dei costi inerenti e di competenza; tale criterio vale anche negli accertamenti induttivi. Di conseguenza, quando si imputa al socio di società a ristretta base partecipativa un maggior reddito di capitale, la base di riferimento non può essere costituita dai soli maggiori ricavi della società, ma dal maggior reddito d'impresa complessivo, ossia dai maggiori utili risultanti da ricavi meno costi. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Non sono state liquidate spese perché la contribuente non si è costituita. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La quota di reddito di capitale imputabile al socio va determinata in relazione al reddito d'impresa effettivamente accertato in capo alla società, non ai soli ricavi lordi.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento induttivo non consente di prescindere dalla determinazione del reddito al netto dei costi, in coerenza con la capacità contributiva.
art. 53, comma 1, Cost.
Il principio di capacità contributiva impone che dai ricavi siano detratti i costi sostenuti per conseguirli, anche in sede di accertamento induttivo.
I costi devono essere sottratti ai ricavi secondo i principi di competenza e inerenza ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Richiamato quale base dell'imputazione del reddito di capitale ai soci conseguente all'accertamento societario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa, anche in sede di accertamento induttivo, la base imponibile deve essere ricostruita al netto dei costi inerenti e di competenza; la tassazione dei soli ricavi è incompatibile con il principio di capacità contributiva.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l'imputazione al socio di utili extracontabili presuppone il riferimento al maggior reddito d'impresa accertato in capo alla società, non ai soli ricavi lordi.
- Il reddito di capitale attribuito al socio va parametrato alla quota di partecipazione e alla reale consistenza degli utili accertati, intesi come differenza tra ricavi e costi.
- L'accertamento tributario non può prescindere dalla corretta considerazione dei costi di produzione, perché il prelievo fiscale deve colpire la ricchezza effettivamente conseguita.
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