Cassazione Penale, Sentenza n. 34364/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano (04/12/2020) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Monza (20/11/2019) per concorso nel reato di cui all'art. 707 cod. pen. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli). Hanno dedotto questione di costituzionalità dell'art. 707 cod. pen. (in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 Cost.) e hanno censurato la motivazione della responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi congiunti inammissibili: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato (richiamata la sentenza della Corte costituzionale n.225/2008 che ha confermato la legittimità dell'art. 707 e ne ha precisato i requisiti), gli altri motivi sono stati considerati doglianze non consentite o prive di specificità (contestazioni di fatto o mera rielaborazione di argomentazioni già valutate). La Corte ha inoltre ricordato che, per l'inammissibilità totale, non può essere esaminata la questione della prescrizione sopravvenuta. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, per colpa nell'aver proposto ricorso determinante l'inammissibilità, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma incrimina il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli come reato di pericolo. La Corte costituzionale e la Cassazione ne hanno ritenuto la costituzionalità, quando sussistono requisiti come la qualità soggettiva del possessore (pregresse condanne specifiche), l'idoneità degli strumenti ad aprire serrature e l'assenza di giustificazione per la loro destinazione attuale.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020
Richiamato come forma di procedimento in cui si è proceduto in Cassazione (norma processuale richiamata nel capo introduttivo della sentenza).
art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi tassativi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi fossero non consentiti o mancanti della necessaria specificità.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che vincola l'ammissibilità dei motivi in Cassazione: i motivi devono avere la specificità richiesta; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi carenti di tale specificità.
Prevede la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per condannare gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Riguarda le cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che, per effetto dell'inammissibilità, non è possibile far valere in Cassazione cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione).
Costituzione, art. 3
I ricorrenti avevano dedotto violazione del principio di uguaglianza; la Corte, richiamando la Corte costituzionale, ha ritenuto l'argomento infondato poiché la norma si riferisce a situazioni non comparabili (persone con precedente condanna irrevocabile versus prosciolti).
Costituzione, art. 27 (commi 1 e 3)
Sostenuta la violazione del principio di responsabilità personale e della finalità rieducativa della pena; la Corte costituzionale ha ritenuto che l'applicazione della norma non contrasti con tali principi perché il presupposto (condanna irrevocabile) è conoscibile e superabile (es. tramite riabilitazione).
Costituzione, art. 24
Dedotta una presunta inversione dell'onere della prova; la Corte ha richiamato l'interpretazione della Corte costituzionale secondo cui la norma comporta un onere di allegazione a carico dell'imputato, non un'inversione dell'onere della prova.
Costituzione, art. 25
Dedotta violazione del principio di determinatezza; la Corte ha ritenuto che la fattispecie ben definisce la condotta in ragione dell'attitudine funzionale degli strumenti e delle circostanze della detenzione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 225 del 21/05/2008
Giurisprudenza centrale richiamata: ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull'art. 707 e ha precisato i requisiti applicativi (qualità del soggetto, idoneità degli strumenti, assenza di giustificazione). La Cassazione l'ha utilizzata per escludere la fondatezza del primo motivo.
Giurisprudenza di Sezioni Unite (es. Sez. U. n.12602/2015, n.23428/2005, n.32/2000)
Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce la dichiarazione di cause di non punibilità sopravvenute e per altre regole processuali di ammissibilità.
Massime di principio
- La configurazione dell'art. 707 cod. pen. come reato di pericolo è stata ritenuta costituzionalmente valida: rilevano qualità soggettiva (pregresse condanne indicate dalla norma), idoneità degli strumenti e mancanza di giustificazione per la loro destinazione.
- In Cassazione i motivi devono essere consentiti, specifici e non consistere in mera rielaborazione di questioni di merito o in valutazioni fattuali: le doglianze di fatto sono inammissibili.
- La contestazione di costituzionalità già decisa dalla Corte costituzionale è generalmente inefficace se non si prospettano nuovi elementi; i precedenti costituzionali vincenti per lo Stato sono richiamati dalla Cassazione per escludere la fondatezza dei ricorsi.
- La norma non capovolge l'onere della prova: è richiesto all'imputato un onere di allegazione circa la destinazione lecita degli strumenti, non una prova positiva dell'innocenza.
- I precedenti penali possono rilevare sia ai fini della configurazione del reato di pericolo sia ai fini del trattamento sanzionatorio; la documentazione giustificativa deve essere veritiera e coerente con i fatti.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non è possibile, in quella sede, ottenere la dichiarazione di cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione): tali questioni devono essere proposte in modo ammissibile.
- Proporre ricorsi infondati o non specifici può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa nella proposizione del ricorso.
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