Cassazione Penale, Sentenza n. 51251/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva riqualificato il reato da truffa a insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e carenza di prova sulla dissimulazione dello stato di insolvenza al momento dell'assunzione dell'obbligazione (contestando l'utilizzo, tra gli altri elementi, dell'assegno e della dazione del documento come prova e l'uso del comportamento successivo come indice dell'elemento soggettivo); 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione (anche rispetto alla mancata escussione del figlio indicato come gestore del conto e alla rilevanza della irreperibilità e mancata restituzione della bici); 3) mancata o illogica motivazione sull'applicazione della recidiva specifica, ritenuta erroneamente fondata su elementi estranei e peraltro con precedenti non a fini di lucro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la prova della dissimulazione dello stato di insolvenza (assenza di provvista sul conto corrente, mancanza di riscontri alla tesi difensiva dello 'svuotamento' del conto da parte del figlio, comportamento successivo dell'imputato: scuse iniziali, poi irreperibilità e mancata riconsegna del bene). La Cassazione ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla recidiva, osservando che la doglianza non era stata svolta nei gradi precedenti e che i giudici di merito avevano motivato l'applicazione della recidiva valorizzando il lungo curriculum del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come applicabile quando vi sia dissimulazione dello stato di insolvenza unitamente al proposito di non adempiere; la Corte ha ritenuto che la dissimulazione potesse essere desunta da elementi antecedenti e successivi all'assunzione dell'obbligazione e da argomenti induttivi seri e univoci
Richiamato per l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; la memoria difensiva successiva è stata considerata ma non ha mutato l'esito
Massime di principio
- La dissimulazione dello stato di insolvenza (art. 641 c.p.) può essere provata anche attraverso elementi antecedenti e successivi all'assunzione dell'obbligazione: non solo la condotta formale (es. emissione di assegno scoperto) ma anche comportamenti successivi che attestino la volontà di non adempiere (scuse iniziali, irreperibilità, rifiuto di restituire il bene).
- Il mancato pagamento di per sé è indizio equivoco; va valutato insieme ad altri elementi concreti, logici e univoci che consentano di inferire la conoscenza preventiva dell'insolvenza e il proposito di non adempiere.
- Spetta all'imputato, ove la pubblica accusa abbia fornito indizi o presunzioni, allegare e documentare elementi contrari concretamente utili a confutare la tesi accusatoria (principio della vicinanza della prova). La mera enunciazione priva di riscontri non è idonea a rovesciare la valutazione dei giudici di merito.
- Le censure sulla recidiva devono essere formulate e sviluppate nei gradi di merito; talune questioni nuove o non dedotte in appello o in primo grado possono essere inammissibili in Cassazione. La Corte valuta la legittimità della recidiva anche alla luce del curriculum criminale complessivo e della motivazione data dai giudici di merito.
- In sede di impugnazione in Cassazione la verifica della motivazione di merito è limitata: censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede vengono dichiarate inammissibili, specialmente quando i giudici di merito hanno dato risposte logiche e conformi al diritto.
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