Sentenza del 26/02/2021 n. 1778 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 66/2021 ACCERTAMENTO - Variazioni catastali - Procedura DOCFA - motivazione dell'avviso di classamento - contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato l'avviso di accertamento relativo al classamento di un immobile adibito a ristorazione: nella denuncia DOCFA avevano proposto classe 5', l'Ufficio aveva rettificato attribuendo classe 10' con maggiore rendita; la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso attribuendo la classe 7' ritenendo insufficiente la prova documentale dell'Ufficio. L'Agenzia ha appellato sostenendo di aver fornito adeguata motivazione e documentazione (compresi confronti con unità immobiliari limitrofe e caratteristiche della zona) e che, secondo la giurisprudenza recente, la motivazione dell'avviso di classamento è obbligatoria e deve essere più dettagliata solo quando l'Ufficio disattende gli elementi di fatto forniti dal contribuente; in caso di disattendimento l'atto deve specificare le differenze riscontrate o indicare i fabbricati comparati.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'Ufficio avesse fornito, sia nell'avviso di accertamento sia nel giudizio di primo grado, motivazione anche sommaria e indicazioni comparative (unità limitrofe con classamenti analoghi o maggiori e considerazioni sulla centralità e frequentazione della zona) idonee a giustificare il diverso classamento. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata in favore dell'Agenzia e le spese dei due gradi di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, conv. L. 24 marzo 1993, n. 75
Disciplina della procedura DOCFA: quando l'attribuzione della rendita avviene tramite DOCFA, la motivazione può essere semplice se l'Ufficio non disattende gli elementi forniti dal contribuente; altrimenti è richiesta motivazione più dettagliata.
Regolamentazione tecnica della procedura DOCFA richiamata come quadro procedurale per le denunce di variazione catastale.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 9
Attribuisce all'Ufficio tecnico erariale la competenza a elaborare categorie e classi catastali; implica che il classamento è basato su istruzioni tecniche e valutazioni discrezionali dell'ufficio.
Circolare n. 134 del 6 luglio 1941; istruzione 24 maggio 1942; circolare n. 5 del 1992
Istruzioni ministeriali storiche utilizzate dall'Ufficio tecnico per il classamento; costituiscono riferimento tecnico per le valutazioni di classe e consistenza.
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58
Rilevante per l'obbligo motivazionale degli atti relativi a classamento e consistenza catastale; la motivazione non può essere meramente formale quando l'Ufficio disattende le proposte del contribuente.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Richiama i principi di chiarezza e motivazione degli atti amministrativi ai fini del diritto di difesa del contribuente; la mancanza di motivazione può determinare nullità dell'atto.
Cass. civ. ord. n. 2709/2014; Cass. civ. ord. n. 3394/2014; Cass. n. 23237/2014; Cass. n. 12497/2016; Cass. civ. Sez. 5 n. 2184/2015; Cass. ord. n. 1137/2017
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito il contenuto della motivazione nell'avviso di classamento: la sola indicazione di consistenza, categoria e classe è sufficiente solo se l'Ufficio non disattende gli elementi fattuali del contribuente o la discrepanza deriva da valutazione tecnica; in caso di disattendimento l'atto deve indicare le ragioni, i confronti e, se rilevante, gli immobili comparati.
Massime di principio
- Quando la variazione catastale deriva da una DOCFA, l'avviso di classamento può limitarsi a indicare consistenza, categoria e classe solo se l'Ufficio non ha disatteso gli elementi fattuali presentati dal contribuente e la discrepanza è riconducibile a valutazioni tecniche sul valore economico.
- Se l'Ufficio disattende le indicazioni del contribuente (es. diversa distribuzione interna, consistenza o classamento), l'avviso deve fornire motivazione più approfondita che specifichi le differenze riscontrate e i criteri adottati, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
- L'Ufficio dovrebbe indicare, nell'atto amministrativo, gli immobili comparati (con classamento e caratteristiche) e le ragioni della comparazione; non è ammissibile riservare tali elementi probatori alla fase giudiziaria.
- La motivazione deve chiarire se la modifica è dovuta al mancato aggiornamento del classamento o alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, indicando gli elementi che giustificano tale valutazione.
- In caso di contestazione giudiziale, l'onere di prova dell'Amministrazione sulla correttezza del nuovo classamento grava sull'Ufficio; documentazione e comparazioni fornite già nell'avviso o all'atto dell'accertamento rafforzano la posizione dell'Amministrazione.
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