Cassazione Penale, Sentenza n. 35298/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per i reati previsti dagli artt. 4, comma 4-bis e 4, comma 4-ter, della legge n. 401/1989 contestati per aver svolto attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse per conto dell'allibratore estero "TotoWinBet" (non autorizzato in Italia) e per aver raccolto/prenotato scommesse senza la necessaria autorizzazione del M.E.F. (A.A.M.S.). Le difese sostenevano che si trattava al più di un "punto di ricarica" (non soggetto a licenza di pubblica sicurezza), che non vi erano flussi di incassi attribuibili all'attività di scommesse, e che la società era titolare di licenza per altro concessionario (Lottomatica). Venivano inoltre eccepiti: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), 2) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Ruggeri aggiungeva successivamente censura sulla nullità del verbale di perquisizione (presenza e deleghe della sig.ra Trimigno) e richiamava profili tributari relativi ad accertamenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato che le decisioni di merito hanno adeguatamente ricostruito i fatti: durante l'ispezione del 15/03/2016 risultavano presenza di postazione con computer collegato al sito "TotoWinBet", palinsesti e ricevute di scommessa; mancava la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'allibratore straniero; l'attività non era mera messa a disposizione di terminali ma intermediazione attiva con personale e mezzi, dunque integrazione dei reati contestati. Quanto all'art. 131-bis c.p., i giudici rilevano che gli imputati non avevano formulato richiesta in appello e che la condotta era continuativa, non occasionale. La determinazione della pena (pena base mesi 10 aumentata di 2 mesi per continuazione, sospesa condizionalmente) è ritenuta congrua; il diniego delle attenuanti generiche non è arbitrario. Il motivo nuovo di Ruggeri sulla perquisizione è inammissibile perché proposto dopo l'inammissibilità dei motivi originari e non rientrante nei capi originariamente impugnati; analogamente il tema tributario esula dal perimetro del ricorso penale. Sono poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e, in via equitativa, la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 401 del 13 dicembre 1989
art. 4, commi 4-bis e 4-ter
la raccolta di scommesse per conto di allibratore estero privo di concessione integra il reato previsto; l'attività di intermediazione è penalmente rilevante quando vi sia effettiva partecipazione organizzativa e operativa (personale, mezzi, postazioni collegate all'operatore straniero)
R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)
la mancanza della licenza prevista dall'art. 88 per l'esercizio delle scommesse è elemento centrale per l'erogazione della responsabilità penale; la licenza rilasciata per diverso concessionario non vale per attività riferibili a operatore estero non autorizzato
la causa di non punibilità per particolare tenuità deve essere espressamente richiesta e non può essere riconosciuta d'ufficio se non dedotta in sede di merito; inoltre la ratio richiede occasionalità e non attività continuativa
attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che non siano state indicate ragioni specifiche tali da giustificare il riconoscimento, soprattutto in presenza di condotte svolte in modo stabile e continuativo
prevede l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti che vedono i loro ricorsi dichiarati inammissibili
giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020 ; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017
consolidati orientamenti secondo cui configura reato la raccolta di scommesse per conto di allibratore straniero senza licenza; queste pronunce sono richiamate per sostenere l'interpretazione applicata ai fatti
Massime di principio
- Per distinguere un "punto di ricarica" da un'attività di raccolta/intermediazione occorre valutare elementi fattuali: presenza di personale che gestisce la procedura, postazioni collegate attivamente a bookmaker estero, ricevute di scommessa, account intestati e modalità di funzionamento che impediscono l'autonoma operazione da parte dell'utente
- La mancanza della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. o l'uso di un account collegato a un allibratore straniero privo di concessione è elemento cruciale per la configurabilità del reato ex legge 401/1989
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) va proposta e motivata in sede di merito: non può essere invocata in cassazione se non è stata oggetto di richiesta nei gradi precedenti; inoltre è incompatibile con condotte continuative e organizzate
- In cassazione i motivi nuovi sono generalmente inammissibili se i motivi originari sono irricevibili o infondati e se i nuovi non riguardano i punti originari della decisione; si evita così il surrettizio spostamento dei termini di impugnazione
- Le censure sul vizio di perquisizione o sulla formalità delle deleghe devono essere tempestivamente dedotte nei gradi precedenti e ben documentate in modo da essere esaminate in cassazione; altrimenti rischiano di essere escluse per inammissibilità
- Nelle valutazioni sanzionatorie il giudice di merito ha ampia discrezionalità: per contestare la determinazione della pena in cassazione è necessario mostrare illogicità o travisamento dei fatti, non semplici argomentazioni alternative
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