Cassazione Civile, Ordinanza n. 24419/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio volto alla liquidazione della quota di una società in accomandita semplice. La Corte d'appello, con ordinanza, aveva rimesso la causa in istruttoria, ordinando alla società il deposito dei bilanci sociali e dei libri contabili relativi agli anni ritenuti rilevanti, per poi rinviare all'udienza ai fini della nomina di un consulente tecnico d'ufficio e della formulazione del quesito. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando venti motivi, deducendo, in sintesi, violazione di legge, omessa motivazione, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi; sosteneva che il provvedimento della corte territoriale avesse natura sostanziale di sentenza e avesse deciso la causa su plurimi profili, mentre si trattava invece di una mera ordinanza istruttoria priva di accertamenti decisori, anche solo temporanei, sullo status dei soggetti coinvolti. Nella prossimità dell'udienza la ricorrente ha poi rinunciato al ricorso. Il controricorrente ha resistito e ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso effettuata dalla ricorrente prima dell'inizio della relazione in camera di consiglio. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha posto le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente, liquidandole in favore del controricorrente. Ha inoltre escluso sia la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., pur richiamando la possibilità di tale condanna in casi di manifesta infondatezza, sia l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ritenendo che in caso di rinuncia non trovi applicazione.
Norme richiamate
come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; e, in forza dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo, come risultante in forza della l. 29 dicembre 2022, n. 197
la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale; la rinuncia era quindi tempestiva
sulla rinuncia la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio e può porre le spese a carico della parte che ha dato causa al giudizio; in questo caso le spese sono state poste a carico della ricorrente
la Corte richiama il principio secondo cui la condanna per lite temeraria può essere pronunciata quando il ricorso sia proposto con coscienza dell'infondatezza o con grave carenza di diligenza; nel caso concreto però la condanna non è stata disposta per effetto della rinuncia
è stata invocata dalla ricorrente tra i motivi di ricorso per lamentare omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che in caso di rinuncia non sorge l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima dell'inizio della relazione o dell'adunanza camerale, determina l'arresto del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con provvedimento della Corte ex art. 391 c.p.c.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese possono essere poste a carico del ricorrente che ha dato causa al giudizio, salvo adesione delle altre parti alla rinuncia con le forme previste.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede una condotta connotata da grave colpa o consapevole infondatezza della pretesa; tuttavia la Corte può non pronunciarsi su tale condanna quando il ricorso venga rinunciato.
- La mera ordinanza istruttoria che dispone acquisizioni documentali e rinvia per eventuale consulenza tecnica non è, di per sé, equiparabile a una sentenza decisoria se non contiene un accertamento sul merito o sullo status delle parti.
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