Cassazione Civile, Ordinanza n. 21632/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha disconosciuto, in parte, la deducibilità dei costi sostenuti dalla società per una sponsorizzazione sportiva resa a favore di un'associazione sportiva dilettantistica, riqualificando tali costi come spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUIR e quindi deducibili solo nei limiti di legge. La CTP aveva escluso la riqualificazione, ma aveva comunque confermato la parziale indeducibilità; la CGT regionale aveva confermato la decisione di primo grado, valorizzando il mancato raggiungimento della prova dell'effettività delle prestazioni e ritenendo non decisiva la sentenza penale di proscioglimento del legale rappresentante. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omessa valutazione della documentazione prodotta per dimostrare l'effettività delle prestazioni pubblicitarie; 2) acritica adesione alla sentenza di primo grado sulla non inerenza dei costi, con omessa considerazione dell'eccezione di extrapetizione, poiché l'Ufficio avrebbe contestato solo la sovrafatturazione e non la non inerenza; 3) erroneo mancato rilievo della sentenza penale di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, pronunciata nei confronti del legale rappresentante per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ma ha accolto il secondo motivo nei termini indicati. Ha affermato che, nel caso concreto, i costi di sponsorizzazione erano obiettivamente finalizzati a pubblicizzare i prodotti della società e che l'Ufficio aveva contestato solo l'adeguatezza/inerenza economica della spesa, non la sua natura; pertanto, i costi non potevano essere ricondotti alle spese di rappresentanza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata esaminata come motivo di ricorso per violazione di legge; il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti infondati, mentre il secondo è stato accolto nei limiti in cui la sentenza di merito aveva erroneamente ricondotto i costi di sponsorizzazione alle spese di rappresentanza
richiamato come norma che disciplina la deducibilità limitata delle spese di rappresentanza; la Corte ha precisato che i costi di sponsorizzazione, quando sono effettivamente tali e finalizzati alla pubblicizzazione di prodotti o marchi, non vanno confusi con le spese di rappresentanza
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
citato quale disposizione ratione temporis vigente, poi trasfusa nell'art. 108, comma 2, TUIR, in tema di spese di rappresentanza deducibili nei limiti previsti
art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002
richiamato in relazione alla presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, al ricorrere dei presupposti indicati dalla giurisprudenza
norma penale richiamata solo come titolo del reato contestato al legale rappresentante; la sentenza penale di proscioglimento non è stata ritenuta decisiva in assenza di prova dell'irrevocabilità
art. 21-bis l. 10 marzo 2000, n. 74
la Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina richiamata dalla ricorrente perché mancava la prova dell'irrevocabilità della decisione penale
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione sono, in linea di principio, costi destinati alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o dell'attività d'impresa; non possono essere automaticamente riqualificate come spese di rappresentanza solo perché sostenute in misura rilevante o ritenute poco convenienti.
- Ai fini della deducibilità dei costi di sponsorizzazione, il giudizio di inerenza va compiuto in senso qualitativo, verificando la correlazione tra costo e attività d'impresa, anche in termini di potenziale o indiretto beneficio, senza ridurlo a una mera valutazione quantitativa di utilità o ritorno immediato.
- L'antieconomicità della spesa può rilevare solo come indizio, ma non basta da sola a mutare la natura del costo o a escluderne l'inerenza, salvo che l'Amministrazione dimostri una macroscopica antieconomicità idonea a rivelare l'assenza di connessione con l'attività d'impresa.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione complessiva dei documenti e del merito della controversia, se la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio senza specifica indicazione degli elementi decisivi trascurati.
- Una sentenza penale non irrevocabile non è idonea, da sola, a produrre gli effetti richiamati dall'art. 21-bis l. n. 74/2000 nel processo tributario.
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