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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38221/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di una debitrice esecutata, la creditrice procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento dei beni pignorati emesso dal giudice dell'esecuzione in favore dell'aggiudicataria. Il tribunale ha rigettato l'opposizione. In cassazione la creditrice ha proposto tre motivi, ma il testo della sentenza riporta solo la decisione sul profilo preliminare di ammissibilità: la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 23 maggio 2019, che il giudizio di primo grado era iniziato nel 2017 e che, quindi, si applicava l'art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. n. 69/2009, con termine lungo di sei mesi. Ha escluso la sospensione feriale dei termini perché la controversia riguardava un procedimento in materia di esecuzione forzata, osservando che tale esclusione vale anche per la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi e anche per le eventuali fasi del procedimento oppositivo. Poiché il ricorso era stato datato 12 dicembre 2019 e notificato il 20 dicembre 2019, la Corte lo ha ritenuto tardivo.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente l'ammissibilità del ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini ai giudizi di opposizione in materia esecutiva, anche se articolati in fase sommaria e fase a cognizione piena. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi era il rimedio azionato contro il decreto di trasferimento, ma la Corte non entra nel merito dell'opposizione perché rileva l'inammissibilità del ricorso per tardività.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato solo per chiarire che la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi non incide sulla disciplina della sospensione feriale dei termini nei procedimenti esecutivi.

  • art. 327 c.p.c.

    nel testo successivo alla L. n. 69/2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    disciplinano la trattazione camerale del ricorso e la proposta del relatore, che lo aveva ritenuto destinato all'inammissibilità.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria della ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    ha modificato l'art. 327 c.p.c., applicato nel testo successivo alla riforma.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione in materia di esecuzione forzata, il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quando si applica l'art. 327 c.p.c. nel testo vigente dopo la L. n. 69/2009, è di sei mesi.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti in materia di esecuzione forzata; la regola opera indifferentemente sia per le opposizioni all'esecuzione sia per le opposizioni agli atti esecutivi.
  • La natura bifasica dell'opposizione esecutiva non impedisce di considerare il procedimento come unitario ai fini dell'esclusione della sospensione feriale, e tale esclusione vale anche per la fase a cognizione piena.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine applicabile, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sul patrocinio e sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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