Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Gli attori, quali eredi legittimi di un soggetto deceduto, avevano convenuto in giudizio la moglie ed erede del fratello del de cuius chiedendo il pagamento di una somma per l'utilizzazione di autocarro e pala cingolata che assumevano di proprietà del loro dante causa e impiegati dall'impresa edile intestata all'altro fratello per eseguire lavori commissionati da un committente pubblico/privato. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello, in riforma, aveva ritenuto invece che tra i due fratelli esistesse una società di fatto e che i mezzi fossero stati conferiti nel compendio societario, con la conseguenza che gli eredi non potevano pretendere un corrispettivo per l'uso dei beni, ma solo eventuali diritti correlati alla liquidazione della quota sociale. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse sostituito d'ufficio la domanda di pagamento del corrispettivo di una locazione con una domanda di liquidazione della quota di società di fatto; 2) violazione degli artt. 1571, 2253 e 2284 c.c., assumendo che i giudici di merito avessero erroneamente qualificato i fatti come conferimento societario invece che come locazione dei beni dietro corrispettivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di un rapporto di locazione tra gli eredi e l'impresa; 4) violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c., per non aver la Corte d'appello posto a base della decisione fatti non contestati, in particolare proprietà e impiego dei mezzi nei lavori commissionati. La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati perché la qualificazione della domanda e la ricostruzione dei fatti spettano al giudice di merito e, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulle risultanze istruttorie, qualificando correttamente la vicenda come confluenza dei beni in una società di fatto; i motivi terzo e quarto sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati perché il vizio di omesso esame non era stato dedotto nei termini rigorosi richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. e perché non risultava alcun accordo locatizio né alcun riconoscimento della controparte.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva escluso il diritto degli eredi al pagamento del corrispettivo per l'uso dei mezzi, ritenendo corretta la qualificazione della fattispecie come vicenda di società di fatto e affermando che, alla morte di uno dei soci, gli eredi non subentrano automaticamente nella titolarità dei beni conferiti. È stata altresì disposta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice di merito qualifica la domanda e ricostruisce i fatti sulla base del materiale istruttorio senza sostituire d'ufficio una diversa azione rispetto a quella proposta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste se la decisione si mantiene entro i fatti dedotti e provati.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la tesi della locazione dei mezzi, ma non ritenuto applicabile sulla base della ricostruzione di merito.
Richiamato per contestare la qualificazione della vicenda come conferimento in società di fatto; la Corte nega che i beni possano essere automaticamente considerati estranei al compendio societario una volta accertata la società di fatto.
Applicato nel ragionamento dei ricorrenti sulla successione nella posizione del socio, ma la Corte afferma che gli eredi non subentrano automaticamente nella titolarità dei beni conferiti, dovendosi semmai guardare alla liquidazione della quota.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge non possono risolversi nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico omesso e della sua decisività; in difetto la censura è inammissibile.
Non è violato se il giudice fonda la decisione sui fatti risultanti dal processo e valorizza le prove acquisite, anche in presenza di contestazione solo generica della controparte.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non emerge una specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica della domanda e la ricostruzione della fattispecie concreta spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto forma di denuncia di violazione di legge o di ultrapetizione.
- La censura di extrapetizione richiede che il giudice abbia effettivamente attribuito un bene della vita diverso da quello domandato; non integra il vizio la diversa qualificazione della vicenda fattuale se resta ferma la base fattuale dedotta e provata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica un preciso fatto storico, decisivo e omesso; non basta lamentare una diversa lettura delle prove o della documentazione.
- In presenza di società di fatto accertata in fatto, i beni impiegati e conferiti nell'attività sociale non sono automaticamente rivendicabili dagli eredi del socio deceduto come beni individuali, ma rilevano nell'ambito della liquidazione della quota.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare la ponderazione delle prove o per opporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
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