Cassazione Civile, Ordinanza n. 05688/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente incorporante, rilevando che nulla ostava alla declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’assenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Il giudizio di legittimità è stato quindi dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
Il giudizio di legittimità era stato introdotto da una società cooperativa avverso la sentenza n. 1383/2015 della Corte d’Appello di Bologna. Dal testo disponibile non emerge la natura sostanziale della controversia decisa nel merito nei precedenti gradi di giudizio, poiché la pronuncia della Cassazione si limita a prendere atto che la società ricorrente, successivamente incorporata in altra cooperativa consortile, ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione. La parte resistente era una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, costituita con controricorso. In sede di legittimità, dunque, il thema decidendum si è ridotto alla verifica dell’efficacia della rinuncia ex art. 390 c.p.c. e della conseguente estinzione del giudizio.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione, quando rituale, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
richiamato unitamente all'art. 390 c.p.c. per la definizione del giudizio in caso di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si collega l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di una decisione sul merito delle censure.
- In presenza di estinzione per rinuncia, la Corte può non provvedere sulle spese di legittimità se ritiene che non vi sia luogo a statuizione.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone la sussistenza dei relativi presupposti processuali; se la Corte li esclude, non ne dispone il versamento.
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