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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37024/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La società concedente, per il tramite della mandataria, aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito composto da canoni di leasing immobiliare scaduti e da una penale prevista per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile l'insinuazione; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece respinto la domanda ritenendo non applicabile l'art. 72 quater l. fall. perché il contratto era già stato risolto prima del fallimento, ma aveva comunque applicato in via analogica l'art. 1526 c.c. al leasing traslativo, affermando che la concedente dovesse restituire i canoni percepiti salvo equo compenso, con prevalenza di tale disciplina sulla clausola contrattuale che prevedeva l'integrale soddisfacimento delle pretese creditorie. La ricorrente ha impugnato il decreto con sei motivi: i primi due denunciavano violazioni processuali per avere il Tribunale deciso su una qualificazione giuridica d'ufficio senza rimanere vincolato al thema decidendum e senza assegnare termine per il contraddittorio sulla questione; i successivi quattro contestavano la disciplina sostanziale applicata, sostenendo che l'art. 72 quater l. fall. si applichi anche ai leasing già risolti prima del fallimento, che il leasing sia contratto a esecuzione periodica soggetto all'art. 1458 c.c., che la clausola penale pattizia fosse conforme all'art. 1526 c.c. e che la nullità non possa derivare dalla risoluzione del contratto.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi e ha dichiarato assorbito il sesto, ma ha accolto il quinto motivo. Ha ritenuto corretta la possibilità per il Tribunale di qualificare d'ufficio la fattispecie e di verificare la fondatezza del credito insinuato, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'obbligo di rimettere la questione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c. poiché la ricorrente non aveva indicato specifici pregiudizi difensivi derivanti dalla mancata interlocuzione. Nel merito, la Corte ha ribadito che per il leasing traslativo risolto anteriormente al fallimento dell'utilizzatore non si applica analogicamente l'art. 72 quater l. fall., ma permane la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo con applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. solo a quest'ultimo. Tuttavia ha censurato il Tribunale per avere ritenuto l'art. 1526 c.c. prevalente sulla clausola contrattuale che disciplinava le conseguenze della risoluzione: la disciplina della restituzione dei canoni è derogabile nei limiti consentiti dal secondo comma dell'art. 1526 c.c., e la clausola penale pattizia è in sé valida, salva la possibilità per il giudice di ridurla ad equità ex art. 1384 c.c. se manifestamente eccessiva. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    richiamato nel motivo processuale relativo ai limiti dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 99 l. fall.

    richiamato nel motivo processuale relativo ai limiti dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 101 l. fall.

    invocato per la domanda di ammissione al passivo e per sostenere la disciplina dell'insinuazione nel fallimento

  • art. 72 quater l. fall.

    ritenuto non applicabile al contratto già risolto prima del fallimento; non estendibile analogicamente a tale ipotesi

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato se il tribunale dell'opposizione esamina d'ufficio la corretta disciplina giuridica del credito insinuato

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    l'omessa rimessione della questione alle parti determina nullità solo se la parte indichi concreti pregiudizi difensivi derivati dal mancato contraddittorio

  • art. 1458 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la risoluzione del leasing non incida sulle prestazioni già eseguite nei contratti a esecuzione periodica

  • art. 1526 c.c.

    si applica in via analogica al leasing traslativo risolto per inadempimento; la disciplina della restituzione dei canoni è derogabile nei limiti del comma 2

  • art. 1382 c.c.

    la clausola che predetermina il danno del concedente può operare come clausola penale

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per contestare la tesi della nullità derivante dalla risoluzione del contratto

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per contestare l'eventuale caducazione parziale della clausola

  • art. 1384 c.c.

    il giudice può ridurre equitativamente la penale manifestamente eccessiva, anche d'ufficio

  • art. 1467 c.c.

    non citato testualmente come norma decisiva, ma non emerge dalla decisione

  • L. n. 124/2017

    la disciplina introdotta non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai contratti i cui presupposti di risoluzione si siano verificati dopo la sua entrata in vigore

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale non è vincolato agli errori di diritto del giudice delegato e deve verificare ex officio la corretta disciplina applicabile alla domanda di ammissione del credito.
  • La rilevazione officiosa di una questione mista di fatto e di diritto impone l'attivazione del contraddittorio solo se la parte che deduce la nullità indica concretamente quali difese o prove avrebbe potuto svolgere ove la questione fosse stata previamente segnalata.
  • Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore, anteriormente al fallimento, non si applica l'art. 72 quater l. fall.; resta applicabile in via analogica l'art. 1526 c.c., quale disciplina della vendita con riserva di proprietà.
  • L'art. 1526 c.c. consente alle parti di regolare pattiziamente le conseguenze della risoluzione, compresa la previsione di una clausola penale o di somme trattenibili dal concedente, fermo il potere del giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c.
  • L'equo compenso spettante al concedente riguarda il solo godimento del bene e il suo deterioramento, mentre il risarcimento del danno ulteriore deve essere oggetto di specifica pattuizione o di autonoma prova nei limiti consentiti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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