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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22457/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) emessa dal Tribunale di Firenze il 19/11/2024 per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (periodo compreso tra uno e due anni) prevista dall'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in relazione ai reati contestati (art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e 2-sexies). Si è censurata la violazione di legge per non avere il giudice applicato la sanzione amministrativa che conseguiva obbligatoriamente all'accertamento del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto, affinché disponga la sospensione nei limiti edittali (1-2 anni). La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui, in caso di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, il giudice deve quantificare la durata della sospensione e sospenderne immediatamente l'efficacia fino alla verifica dell'esito del lavoro di pubblica utilità, prevedendo la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato e ridurre della metà la sanzione della sospensione qualora lo svolgimento del lavoro abbia esito positivo; in caso di inadempienza il giudice può revocare la pena sostitutiva e 'ripristinare' la sanzione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) non esime il giudice dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie conseguenti al reato; tali sanzioni devono essere comunque valutate ed applicate.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Per il reato di guida in stato di alterazione è prevista, oltre alla pena principale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo edittalmente previsto (uno-due anni per i casi indicati), obbligatoria all'accertamento del reato.

  • art. 186, comma 9-bis, cod. strada

    In caso di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità il giudice deve quantificare la durata della sospensione della patente nei limiti edittali e può sospenderne l'efficacia fino alla valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità; in caso di esito positivo si può dichiarare l'estinzione del reato e ridurre della metà la sanzione della sospensione; in caso di violazione degli obblighi, il giudice può disporre la revoca con ripristino della sanzione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    E' ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (PG Melzani)

    E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative

    La Corte ha ribadito la possibilità per il Procuratore Generale di impugnare in Cassazione le sentenze di applicazione della pena quando omettano sanzioni amministrative accessorie obbligatorie.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013

    Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti.

    È consolidato il principio che le sanzioni amministrative accessorie derivanti dall'accertamento del reato devono essere applicate anche nelle sentenze di patteggiamento, indipendentemente dall'accordo tra le parti.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018 e Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017

    Queste pronunce chiariscono che, nel caso di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, il giudice deve quantificare la sospensione e sospenderne l'efficacia in attesa dell'esito del lavoro; in caso di esito positivo si può dichiarare l'estinzione con riduzione della sanzione amministrativa.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento per reati che comportano sanzioni amministrative accessorie (es. guida in stato di ebbrezza), il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge anche se non sono oggetto dell'accordo tra le parti.
  • Il Procuratore della Repubblica può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena quando sono omesse sanzioni amministrative obbligatorie; la Cassazione può annullare limitatamente a tale omissione e rinviare per la sola applicazione.
  • Se la pena principale è convertita in lavoro di pubblica utilità, il giudice deve quantificare la durata della sospensione della patente entro i limiti edittali e sospendere l'immediata efficacia di tale sanzione fino alla verifica dell'esito del lavoro di pubblica utilità.
  • Qualora il lavoro di pubblica utilità abbia esito positivo, è possibile dichiarare l'estinzione del reato e ridurre della metà la sanzione amministrativa della sospensione; l'efficacia sospesa evita che l'esecuzione immediata vanifichi poi la riduzione.
  • In caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità il giudice può revocare la pena sostitutiva e 'ripristinare' la sanzione amministrativa della sospensione della patente.
  • Per la difesa: nelle ipotesi di patteggiamento è utile richiedere espressamente l'indicazione e la quantificazione delle sanzioni amministrative accessorie e, se prevista conversione in lavoro di pubblica utilità, chiedere la sospensione dell'efficacia della sanzione accessoria in attesa dell'esito.
  • Per la pubblica accusa: è efficace segnalare espressamente nelle conclusioni la necessità di applicare le sanzioni amministrative accessorie per evitare impugnazioni e rinvii.

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