Cassazione Penale, Ordinanza n. 37483/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata confermata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la responsabilità dell'imputato per un reato contestato ai sensi degli artt. 633 e 639 c.p., relativo a fatti commessi in epoca antecedente e prossima al 20 giugno 2018, mentre per altri due reati il giudice d'appello aveva dichiarato non doversi procedere. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, già concessa dal tribunale, lamentando la mancata conferma espressa del beneficio in appello; 2) violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p., nonché, nell'intestazione del motivo, anche dell'art. 62-bis c.p., senza però sviluppare una effettiva censura su quest'ultima disposizione. La Corte rileva inoltre che la difesa aveva già chiesto la correzione di errore materiale della sentenza d'appello sul punto della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse, osservando che l'omessa menzione nel dispositivo della sospensione condizionale non equivale a revoca del beneficio e che, in presenza di impugnazione del solo imputato e di rideterminazione della pena, il beneficio deve intendersi implicitamente confermato, salvo esplicita esclusione, che nel caso non vi era. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, quanto all'art. 62-bis c.p., la doglianza era generica e non coltivata, e quanto all'art. 62 n. 6 c.p. la questione non risultava dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui è stata confermata la responsabilità penale in appello, insieme all'art. 639 c.p.
Norma incriminatrice richiamata unitamente all'art. 633 c.p. quale titolo di reato confermato in appello.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena.
Richiamato dalla difesa in relazione al preteso vizio di motivazione/dispositivo sulla sospensione condizionale.
Richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla mancata conferma espressa del beneficio, in rapporto al divieto di reformatio in peius.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Parametri di ricorso dedotti dalla difesa per entrambi i motivi, fondati su violazione di legge e vizi di motivazione.
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente e ritenuta inammissibile perché non dedotta in appello.
Menzi onata nell'intestazione del motivo, ma non effettivamente coltivata; la censura è stata ritenuta generica e indeterminata.
Richiamato dalla difesa nel motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante.
Richiamato dalla difesa nel motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante.
La Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità della censura non dedotta previamente come motivo di appello.
Non espressamente citato nel testo, ma la Corte condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina delle ricadute dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello instaurato dal solo imputato, il beneficio della sospensione condizionale della pena già riconosciuto in primo grado si intende implicitamente confermato se il giudice di secondo grado ridetermina la pena senza escluderlo espressamente; la sua mancata menzione non integra, di per sé, violazione del divieto di reformatio in peius.
- La contestazione in cassazione del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante è inammissibile quando la doglianza non sia stata previamente proposta come motivo di appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- È inammissibile, per assoluta indeterminatezza e genericità, il motivo di ricorso che richiami formalmente una norma senza sviluppare alcuna effettiva argomentazione su di essa e concentri in realtà le censure su altra questione.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia sulla sospensione condizionale non è ammissibile quando, in concreto, il beneficio risulti comunque mantenuto in applicazione del principio per cui l'impugnazione del solo imputato non può determinare un peggioramento implicito della sua posizione.
- In sede di legittimità, la Corte non può essere investita di questioni nuove o non devolute al giudice di appello, salvo che la parte dimostri specificamente l'avvenuta deduzione e la persistente omissione di decisione.
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