Cassazione Penale, Sentenza n. 17291/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Restaino impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di revoca della confisca dell'immobile a lui intestato (sito in Giffoni, Sei Casali, loc. Serroni). Sosteneva di essere un terzo in buona fede: aveva acquistato la particella dopo frazionamento, ottenuto concessione edilizia e il GIP aveva emesso decreto di archiviazione nei suoi confronti nell'ambito dell'indagine per lottizzazione abusiva. Denunciava violazione degli artt. 6 comma 2 e 7 CEDU e art. 44 d.P.R. 380/2001 e ravvisava vizio di motivazione e contraddittorietà nella decisione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di legittimità ha qualificato il ricorso alla Corte come un'opposizione ex art. 676 c.p.p. (procedura de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4 c.p.p.) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno quale giudice dell'esecuzione per la prosecuzione della procedura di opposizione. Non è stata decisa la questione di merito sulla revoca della confisca; è stata invece data rilevanza alla corretta qualificazione processuale del rimedio e al diritto del terzo ad ottenere il contraddittorio davanti al giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 6, comma 2
Riferita dal ricorrente per lamentare violazione del diritto ad un processo equo; la Corte ricorda però che la procedura corretta per impugnare provvedimenti del giudice dell'esecuzione è l'opposizione, che tutela il contraddittorio e le garanzie processuali previste dall'art. 6 CEDU tramite la fase di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 7
Invocata dal ricorrente in relazione alla responsabilità penale e alla certezza del diritto; la Corte non ha deciso sul merito di tale profilo, limitandosi a ricondurre il rimedio nella sfera procedurale dell'opposizione, che consente la trattazione delle questioni sostanziali dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Normativa urbanistica richiamata nella motivazione fattuale: disciplina soggetti legittimati ad edificare su terreni agricoli (proprietari coltivatori diretti, conduttori in economia, affittuari/mezzadri considerati imprenditori agricoli a titolo principale). Serve a valutare la legittimità del titolo edilizio e quindi la buona fede dell'acquirente rispetto alla compatibilità dell'intervento edilizio.
Codice di procedura penale, art. 676
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione decide la confisca con la procedura de plano prevista dall'art. 667, comma 4. La Corte ha qualificato l'impugnazione come opposizione avverso un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 667, comma 4
Regola la procedura de plano del giudice dell'esecuzione in materia di confisca; la Corte ha richiamato tale norma per spiegare il regime procedurale e la speciale tutela offerta dall'istituto dell'opposizione.
Codice di procedura penale, art. 666
Definisce la disciplina dell'opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione (contraddittorio e diritti della difesa). La Corte ne trae la conseguenza che il rimedio corretto è l'opposizione e non il ricorso diretto in Cassazione che priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio.
Massime di principio
- Se si impugna un provvedimento del giudice dell'esecuzione (es. rigetto di istanza di revoca della confisca), il rimedio corretto è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione (art. 666 e 676 c.p.p.), non un ricorso diretto che salti quella fase: la Corte di legittimità può riclassificare l'impugnazione come opposizione e rimandare gli atti.
- L'opposizione svolge la funzione di garantire un 'contraddittorio eventuale e differito': il giudice dell'esecuzione ha cognizione piena delle doglianze e può riesaminare questioni non trattate nella fase di merito; pertanto la mancata esperibilità di tale rimedio può essere rilevante ai fini del diritto di difesa.
- La qualificazione soggettiva di 'terzo in buona fede' non deriva automaticamente dalla sola esistenza di un decreto di archiviazione nei confronti del terzo: occorre valutare anche i titoli edilizi, il rispetto della normativa urbanistica (es. art. 44 DPR 380/2001) e le circostanze della compravendita e del frazionamento del terreno.
- La Corte di legittimità tende a preservare il grado di giudizio dell'esecuzione: chi invoca violazioni procedurali o di merito relative alla confisca deve curare la corretta impugnazione in sede esecutiva per non vedersi preclusa la valutazione completa delle proprie doglianze.
- In presenza di contestazioni sul possesso del titolo edilizio e sulla legittimità dell'edificazione in zona agricola, è fondamentale portare in sede esecutiva tutti i documenti (concessioni, atti di acquisto, atti amministrativi, eventuali provvedimenti di archiviazione) e chiedere che il giudice dell'esecuzione valuti sia la buona fede soggettiva sia la compatibilità urbanistica dell'intervento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17282/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17283/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17284/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17285/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17286/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17287/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →