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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31249/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale e dalla domanda di accertamento del diritto di transitare con veicoli su spazi comuni per accedere a una proprietà esclusiva. Dopo un primo rigetto in tribunale, un precedente appello era stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali e la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi causa della società originaria, ritenuti successori a titolo particolare del diritto controverso, fissando un termine per la notifica. Il ricorrente sostiene che tale integrazione era stata disposta in modo errato, perché il dante causa originario avrebbe dovuto essere chiamato nel giudizio di appello e perché la mancata integrazione nei confronti della società alienante avrebbe dovuto determinare un vizio rilevabile d'ufficio. Deduce quindi nullità della sentenza e del procedimento, per violazione degli artt. 91, 99, 102, 111 e 331 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che i successori a titolo particolare non potevano essere considerati sufficienti a sanare il difetto di contraddittorio. Il condominio controricorrente replica che la censura introduce questioni nuove e che, poiché la società originaria non aveva impugnato la sentenza di primo grado e le parti avevano concordato di chiamare in causa i successori, si era verificata una tacita estromissione del dante causa; inoltre il ricorrente non aveva eseguito nei termini l'ordine di integrazione del contraddittorio verso gli aventi causa, con conseguente corretta declaratoria di inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato, da un lato, che la doglianza introduceva profili nuovi rispetto al dibattito processuale e, dall'altro, che nel caso concreto la società originaria non aveva impugnato la sentenza di primo grado, le parti avevano concordato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori a titolo particolare e il ricorrente non aveva poi dato esecuzione all'ordine di integrazione nei termini assegnati. In tale situazione la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità del procedimento in caso di mancata integrità del contraddittorio nel giudizio di impugnazione

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato come motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • artt. 91, 99, 102, 331 c.p.c.

    dedotti dal ricorrente a fondamento della censura sulla necessaria integrazione del contraddittorio e sulle spese processuali

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere le regole sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso e sulla posizione del dante causa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione promosso dal successore a titolo particolare nel diritto controverso, la mancata partecipazione del dante causa non determina automaticamente nullità se la parte originaria non abbia impugnato la decisione e vi sia stata acquiescenza o tacita estromissione desumibile dal comportamento processuale delle parti.
  • Se il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori a titolo particolare e la parte onerata non vi provvede nel termine assegnato, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione è corretta.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni non devolute nei gradi di merito, specie quando la censura presuppone una diversa impostazione del contraddittorio non oggetto del precedente contraddittorio processuale.
  • La successione a titolo particolare nel diritto controverso può comportare la cessazione della qualità di litisconsorte necessario del dante causa quando questi non impugni la sentenza e le altre parti accettino il contraddittorio nei confronti dell'avente causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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