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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24036/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nella procedura esecutiva R.E.S.A. n.10/2016 relativa a immobile acquistato all'asta. Essi sostenevano che il permesso in sanatoria n.82 del 10/05/2017 (rilasciato nell'ambito del cd. terzo condono) avesse sanato l'abuso edilizio e che i lavori fossero ultimati almeno a livello di "rustico"; inoltre deducevano l'autonomia del secondo manufatto demolito rispetto all'opera oggetto di domanda di condono e la loro buona fede come acquirenti, essendo stata presentata domanda di condono dal precedente proprietario (VERDICCHIO Giuseppe). Contestavano infine motivazione viziata per travisamento probatorio e violazione di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale, nel giudizio di rinvio, avesse correttamente applicato le coordinate indicate dalla precedente pronuncia di legittimità e motivato in modo non manifestamente illogico che: a) l'opera non era ultimata nemmeno a livello di "rustico" (mancanza delle tamponature necessarie per stabilire volumetria e sagoma); b) il secondo manufatto non era autonomo ma correlato temporalmente, funzionalmente e materialmente all'opera principale (principio di unitarietà dell'opera da condonare); c) non sussisteva affidamento legittimo e la buona fede degli acquirenti non poteva prevalere sulla pretesa demolitoria, soprattutto avendo essi acquistato in esecuzione sapendo dell'assenza del titolo. Il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n. 236/2003 (terzo condono)

    Il permesso in sanatoria deve essere valutato alla luce della disciplina del condono; la reale efficacia dell'atto dipende dalla sussistenza dei requisiti soggettivi, temporali e formali della domanda di condono e dallo stato dei lavori al 31/03/2003

  • Legge n. 47/1985, art. 35 comma 13

    "decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda di condono e comunque dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, l'istante poteva completare le opere non comprese tra quelle non suscettibili di sanatoria... notificando al comune il proprio intendimento allegando perizia giurata o documentazione avente data certa"

    La norma consente in casi limitati il completamento funzionale delle opere indicate nella domanda di sanatoria, ma non autorizza interventi che mutino sostanzialmente l'immobile; conferma il principio di unitarietà dell'opera da condonare

  • D.L. n. 269/2003, art. 32 comma 25 (richiamo)

    Richiamo normativo che collegava e richiamava disposizioni della legge sul condono; il rilascio in sanatoria deve essere ricostruito nel quadro normativo di riferimento

  • Legge n. 47/1985, art. 31 comma 2

    Rilevanza della definizione dello stato dei lavori al 31/03/2003 ai fini della condonabilità; la perfetta coincidenza tra l'opera esistente a quella data e quella condonata è necessaria

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    Limiti del sindacato di legittimità in Cassazione: la censura per motivo di illogicità della motivazione è ammissibile solo se manifesta (ictu oculi); il travisamento della prova richiede rigorosa dimostrazione e specificità

Massime di principio

  • Nel giudizio che contesta l'ordine di demolizione basato su un permesso in sanatoria, occorre dimostrare che il titolo sia effettivamente conforme alla disciplina del condono e che sussistano tutti i requisiti soggettivi, temporali e formali della domanda di sanatoria.
  • Ai fini della condonabilità è essenziale lo stato di ultimazione dei lavori al 31/03/2003: il concetto di 'ultimazione' comprende, oltre alla copertura, l'esecuzione del "rustico" compreso la muratura di tamponatura (anche se priva di rifiniture).
  • Principio di unitarietà: l'opera da condonare è unitaria e non può essere frazionata artificiosamente per far rientrare parti nella sanatoria; opere materialmente, temporalmente o funzionalmente correlate non sono autonome.
  • Chi acquista un immobile all'asta conoscendo l'assenza del titolo abilitativo trova limitata la tutela fondata sulla buona fede: la mera conoscenza di una domanda di condono del precedente proprietario non equivale automaticamente a un affidamento giuridicamente rilevante.
  • In Cassazione non è permessa una nuova valutazione del merito dei fatti: le doglianze sulla motivazione che non dimostrino una manifesta illogicità o un travisamento grave della prova sono inammissibili; chi denuncia travisamento deve indicare l'atto, il dato incompatibile, provarne la verità e spiegare l'incidenza decisiva.
  • Proceduralmente, chi impugna deve fornire deduzioni precise e prove puntuali; censire solo una diversa interpretazione delle stesse risultanze processuali è insufficiente per ottenere accoglimento in sede di legittimità.

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