Cassazione Penale, Sentenza n. 21902/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, delle loro condanne per bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.) in relazione al fallimento della Corimec Maintenance S.r.l. (23/04/2010). L'accusa ricostruisce un progetto fraudolento volto a riattivare o ottenere linee di credito mediante false attestazioni (falsa "liberatoria", DURC irregolari, falsificazione di documenti), incassare anticipi su fatture inesistenti e trasferire liquidità a vantaggio degli organizzatori, non per salvare la società ma per profitto personale. I ricorrenti hanno dedotto vizi di prova e di motivazione, inutilizzabilità delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.), difetto di nesso causale tra le condotte contestate e il fallimento, mancata correlazione fra accusa e sentenza, carenza di specificazione del contributo causale degli «extranei», omissione dell'assunzione di prova decisiva (esame di Marchese) ed eccessiva severità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fasulo Fabio Paolo, Sanfilippo Gaetano e Marchese Rosario e ha rigettato i ricorsi di Deni Giuseppe, Tricoli Lorenzo Gaetano e Ferraro Giovanni. In pratica la decisione di merito (conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta impropria, art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.) è stata confermata in relazione a tutti i ricorrenti; inoltre sono state imposte spese processuali e, per gli inammissibili, una sanzione alla Cassa delle ammende. La Corte ha respinto le contestazioni sull'inutilizzabilità delle intercettazioni ritenendo che fossero utilizzabili in quanto i reati intercettati risultavano connessi ai fatti oggetto del presente giudizio (connessione ex art. 12 c.p.p. alla luce delle Sezioni Unite "Cavallo"). Sono state altresì rigettate le doglianze circa il difetto di nesso causale e la qualifica di "extranei": il giudice di merito ha ritenuto provato il contributo fattivo e soggettivo di ciascuno attraverso un quadro probatorio fondato, tra l'altro, sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni testimoniali.
Norme richiamate
R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 223, comma 2, n. 2
Regola la fattispecie della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose: la sentenza conferma che anche operazioni "preparatorie" o apparentemente vantaggiose possono integrare operazioni dolose se, nel loro complesso, aggravano il dissesto e contribuiscono al fallimento.
Codice di procedura penale, art. 270
Disciplina l'inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi: la Corte ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni perché i reati intercettati erano connessi sostanzialmente al reato oggetto del processo (secondo l'interpretazione Sezioni Unite Cavallo).
Codice di procedura penale, art. 12
Stabilisce le ipotesi di connessione tra reati; la Corte ha fatto riferimento a tale articolo per individuare la "connessione qualificata" che legittima l'uso delle intercettazioni in questo procedimento.
Codice di procedura penale, artt. 521 e 522
Norme sulla correlazione tra imputazione e sentenza e sulla nullità: la Corte ha ritenuto assente un mutamento tale da pregiudicare la difesa e ha confermato la corrispondenza tra capo di imputazione e decisione.
Codice di procedura penale, art. 606
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i ricorsi alla luce dei limiti dell'impugnazione di legittimità, dichiarando inammissibili i motivi che proponevano una rinnovata valutazione in fatto.
Principio del concorso causale: la sentenza ricorda che la presenza di cause pregresse di dissesto non esclude la rilevanza di operazioni dolose successive che aggravano il dissesto.
Attenuante per cooperazione con la giustizia: i ricorrenti ne avevano chiesto l'applicazione, ma la Corte di merito ha ritenuto incompatibile la posizione di alcuni (es. Marchese) con il riconoscimento dell'attenuante per l'entità del contributo causale.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza "Cavallo" (n. 51/2019)
Interpretazione sul divieto di utilizzabilità delle intercettazioni e sulla necessità di una connessione sostanziale (art. 12 c.p.p.) tra reati per ritenere utilizzabili le captazioni in procedimenti diversi; la Corte l'ha applicata per ritenere ammissibili le intercettazioni nel processo in esame.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate in procedimenti diversi quando i reati sono collegati da una "connessione qualificata" ex art. 12 c.p.p.; non rileva esclusivamente la posizione soggettiva di un singolo indagato, ma il legame sostanziale tra i fatti-reato.
- Nel reato di bancarotta da operazioni dolose, anche condotte apparentemente "preparatorie" o temporaneamente vantaggiose per la società possono integrare operazioni dolose se, nel loro complesso, aggravano il dissesto e concorrono al fallimento.
- La responsabilità degli "extranei" (consulenti, professionisti, collaboratori) richiede la prova di un apporto fattivo e della consapevolezza del disegno criminoso; tale apporto può essere provato con intercettazioni e convergenze probatorie anche in assenza di formali contratti con gli istituti di credito.
- Il ricorso per cassazione ha limiti stringenti: non consente una nuova valutazione in fatto delle prove raccolte dal giudice di merito; sono inammissibili censure che si riducono a una rinnovata interpretazione degli elementi di fatto già valutati.
- La verifica della correlazione tra accusa e sentenza è rigorosa: è mutamento del fatto solo la trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione; se l'imputato ha potuto difendersi nel corso del processo sul fatto contestato, la censura è in genere infondata.
- La presenza di precedenti cause del dissesto non esclude la punibilità di condotte successive che aggravano la situazione: il nesso causale può essere formato dal contributo complessivo di più operazioni dolose anche se non esclusivamente determinanti.
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