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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8187/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione del cumulo materiale tra una pena di 4 anni (sentenza del 12/06/2019, irrevocabile dal 09/02/2021, esecuzione sospesa) e una pena di 3 anni (sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/12/2014, irrevocabile dal 26/01/2016) già interamente espiata dal 23/03/2013 al 23/03/2016. L'obiettivo era consentire di far valere il periodo di pena già espiato ai fini della maturazione della liberazione anticipata in relazione al titolo ancora da eseguire. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendo che la pena interamente espiata non potesse essere conteggiata essendo cessato ogni rapporto esecutivo prima che la nuova pena divenisse esecutiva. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e sosteneva che, per consolidata giurisprudenza, il cumulo deve tener conto anche della pena già espiata quando i reati erano antecedenti e i ritardi non sono imputabili al condannato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale non abbia applicato correttamente il principio secondo cui, ai fini del cumulo materiale e della valutazione per benefici come la liberazione anticipata, vanno considerate anche pene già espiate se relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione in corso e quando il loro esclusione dipenda da ritardi non imputabili al condannato. La Corte ha richiamato plurime pronunce di legittimità che affermano che i presupposti del cumulo si valutano con riguardo alla data di commissione dei reati e che non possono pregiudicare il condannato eventi casuali quali date di irrevocabilità o ritardi del p.m. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio alla luce dei principi correttamente richiamati.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento di carcerazione originario; contestualizza lo stato esecutivo della pena originaria.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Rilevato tra le norme richiamate dal ricorrente in ordine alle modalità di richiesta e valutazione di provvedimenti esecutivi e di cumulo; utilizzata come riferimento procedurale.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale menzionata nella motivazione del ricorso; in relazione alle regole procedurali connesse al provvedimento di cumulo.

  • art. 73 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso tra le norme di riferimento; contestualmente la decisione si fonda però prevalentemente su principi di giurisprudenza in materia di esecuzione e cumulo.

  • art. 78 cod. pen.

    Citato come criterio moderatore per la valutazione dei benefici (es. liberazione anticipata); la Corte ha richiamato che il cumulo può influire sul computo dei requisiti temporali rilevanti per tali benefici.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto); utilizzata come base per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Per il cumulo materiale ai fini dell'esecuzione conta la data di commissione dei reati: devono essere considerate non solo le pene ancora da espiare alla data dell'ultimo reato, ma anche le pene gia espiate se i reati relativi a quelle pene sono stati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione in corso e possono influire sulla maturazione di benefici.
  • La possibilità di beneficiare della liberazione anticipata va valutata tenendo conto dell'unita del rapporto esecutivo; non possono precluderla circostanze formali come differenze di irrevocabilita o ritardi non imputabili al condannato.
  • I ritardi nell'emissione o nell'esecuzione dei titoli e le diverse date di irrevocabilita non devono danneggiare la posizione del condannato: se l'esclusione dal cumulo deriva da tali ritardi, il cumulo deve essere comunque valutato.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di applicare i principi consolidati di giurisprudenza sul cumulo e sui benefici, la Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo giudizio conformato ai principi richiamati.
  • Nelle controversie sul cumulo e sui benefici penitenziari è determinante l'analisi cronologica dei fatti e delle carcerazioni rispetto alla data di commissione dei reati, più che la semplice scansione temporale delle sentenze o della loro esecutivita.

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