Cassazione Civile, Ordinanza n. 28704/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta di definizione agevolata prevista dalla normativa emergenziale collegata all'eruzione dell'Etna e agli eventi sismici/vulcanici in Sicilia. Il contribuente aveva chiesto di beneficiare del pagamento ridotto al 50% di somme dovute per annualità anteriori, in particolare per IRPEF relativa agli anni 1995 e 1996. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1011, L. 296/2006, del D.M. 14 novembre 2002, dell'ordinanza n. 3442/2005 e delle disposizioni emergenziali, sostenendo che il beneficio non potesse estendersi a tributi già scaduti prima dell'insorgenza dell'emergenza o comunque prima del periodo di sospensione, essendo applicabile solo agli adempimenti e versamenti con termini scadenti nel periodo coperto dalla sospensione o dalla definizione agevolata.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rigetta l'originario ricorso del contribuente. La Corte afferma che le misure di sospensione e definizione agevolata, essendo norme eccezionali e di stretta interpretazione, riguardano solo termini di adempimento e versamento ancora in corso o scadenti nel periodo dell'emergenza; non possono quindi essere estese in via analogica a imposte riferite ad annualità molto precedenti (come 1995 e 1996), i cui termini erano già scaduti prima dell'evento calamitoso e della disciplina di favore. Compensa le spese dei gradi di merito per la peculiarità della fattispecie e condanna il contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 1011, L. 296/2006
"definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento"
La norma va letta nel contesto della disciplina emergenziale e consente la definizione agevolata solo per adempimenti e versamenti riconducibili ai soggetti e ai termini effettivamente incisi dall'emergenza, non per annualità già scadute da tempo.
D.M. 14 novembre 2002
"termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo"
La sospensione opera solo per termini in corso che scadono nel periodo indicato, non per obbligazioni già scadute prima dell'emergenza.
art. 5, comma 1, L. 24 febbraio 1992, n. 225
È richiamato quale base per la dichiarazione dello stato di emergenza e le successive proroghe in relazione agli eventi vulcanici e sismici.
D.M. 9 agosto 2001
È richiamato come precedente misura di sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali per i primi fenomeni sismici e vulcanici, limitata ai termini scadenti dopo il 13 luglio 2001.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È citato come disposizione che consente l'adozione di provvedimenti di sospensione dei termini per l'adempimento di obblighi tributari nell'ambito emergenziale.
art. 5, comma 1, L. 225/1992
Viene richiamato per la dichiarazione e proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti.
Massime di principio
- Le norme fiscali di favore e le misure emergenziali di sospensione dei termini hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente considerati.
- La sospensione dei termini tributari riguarda solo obblighi e versamenti i cui termini siano ancora pendenti o scadano nel periodo di efficacia della misura; non può riaprire termini già definitivamente scaduti prima dell'insorgere dell'emergenza.
- La formulazione generica di una disciplina agevolativa deve essere interpretata sistematicamente, alla luce dell'intero contesto normativo emergenziale e delle finalità della misura, evitando letture che determinino sanatorie generalizzate per annualità estranee all'evento calamitoso.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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