Cassazione Penale, Sentenza n. 34330/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Vercelli che ha dichiarato non doversi procedere per il reato di danneggiamento aggravato per estinzione del reato a seguito di condotta riparatoria ex art. 162-ter c.p. Il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) sostenendo che la somma di euro 5.000,00 corrisposta dall'imputato non costituisce riparazione integrale del danno: il Tribunale avrebbe considerato soltanto una parte del danno patrimoniale (omettendo il deprezzamento del veicolo, spese di carro attrezzi e noleggio auto sostitutiva) e non avrebbe adeguatamente valutato il danno non patrimoniale (turbamento, paura di reiterazione), né il mancato accertamento dell'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato (comportamenti successivi dell'imputato come il ritorno in struttura e comunicazioni diffamatorie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso, sebbene formulato come vizio di violazione di legge, chiedeva in realtà la riconsiderazione di un apprezzamento discrezionale di merito sulla congruità della condotta riparatoria, valutazione motivata dal Tribunale e quindi non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il carattere deflattivo e discrezionale dell'art. 162-ter c.p., la possibilità per il giudice di dichiarare l'estinzione del reato anche contro il dissenso della parte offesa quando la riparazione risulti congrua e motivata, e il fatto che la quantificazione del danno (patrimoniale e non patrimoniale) può avvenire senza istruttoria completa, in presenza del contraddittorio. Ha altresì ricordato che eventuali carenze della riparazione possono essere dedotte in sede civile, dato che la sentenza di estinzione non ha efficacia di giudicato in sede civile (art. 652 c.p.p.).
Norme richiamate
L'art. 162-ter è strumento deflattivo; consente la declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria quando il giudice, con prudente e discrezionale apprezzamento e sentite le parti, ritenga la riparazione congrua; riguarda la riparazione del danno nella componente patrimoniale e non patrimoniale
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di ricorso alla cassazione (violazione di legge)
artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1 c.p.p.
Regole sul celebrarsi del procedimento con contraddittorio scritto e senza presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale
La sentenza di improcedibilità per estinzione del reato non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile; non preclude alla parte offesa l'azione civile per ottenere la soddisfazione delle pretese risarcitorie
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria ex art. 162-ter c.p. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: se la sua valutazione sulla congruità della riparazione è adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
- La quantificazione della riparazione può tener conto sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale; la prova del danno non patrimoniale può fondarsi su elementi presuntivi purché il danneggiato alleghi fatti idonei a collegare causalmente il pregiudizio al reato.
- La parte offesa che ritenga la riparazione insufficiente deve documentare in sede penale le maggiori voci di danno (scontrini, fatture, stime, certificazioni mediche/psicologiche) perché il giudice penale le tenga in conto; in mancanza di documentazione il giudice può ritenere congrua la somma versata.
- Se la controversia riguarda la quantificazione della riparazione, la via idonea per ottenere un incremento del risarcimento è il giudizio civile: la sentenza penale di estinzione non impedisce l'esercizio dell'azione civile (art. 652 c.p.p.).
- Le condotte successive che mantengano vivo il pericolo o il timore per la vittima (es. minacce, ritorni nel luogo, comunicazioni diffamatorie) sono elementi rilevabili dal giudice nell'apprezzamento complessivo della eliminazione delle conseguenze del reato; se provate, possono contrastare la declaratoria di estinzione.
- Un ricorso in Cassazione che chieda la riconsiderazione della congruità valutata dal giudice di merito, senza spiegare la violazione normativa concreta, è inammissibile perché incide su valutazioni discrezionali non sindacabili in sede di legittimità.
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