Cassazione Civile, Ordinanza n. 36067/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007, annullato in appello dalla commissione tributaria regionale perché la delega di firma prodotta dall'Ufficio sarebbe stata generica e quindi inidonea a legittimare la sottoscrizione dell'atto impositivo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la mancata indicazione nominativa del delegato non integra un vizio invalidante della delega di firma. L'intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura dell'Agenzia. Ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 8814/2019, secondo cui la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni; di conseguenza non è necessaria l'indicazione del nominativo del delegato né della durata della delega, essendo sufficiente anche un ordine di servizio che individui il soggetto legittimato alla firma tramite la qualifica rivestita, così da consentire la verifica ex post del potere in capo al sottoscrittore. Poiché la CTR aveva comunque accertato la produzione della disposizione di servizio che delegava alla firma i Capi Area Accertamento e che il firmatario dell'atto rientrava in tale qualifica, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni; non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, potendo risultare da ordini di servizio che individuino il soggetto per qualifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina della delega di sottoscrizione dell'atto impositivo.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha natura di delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che non è richiesta l'indicazione del nominativo del delegato.
- Ai fini della validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, è sufficiente che dagli atti emerga una disposizione di servizio o altro atto interno che individui il soggetto legittimato alla firma attraverso la qualifica rivestita, purché sia possibile verificare ex post la titolarità del potere in capo a chi ha materialmente firmato l'atto.
- La mera genericità della delega non comporta invalidità dell'avviso quando il contribuente e il giudice possano comunque accertare, sulla base della documentazione prodotta, che il sottoscrittore rientrava tra i soggetti abilitati alla firma.
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