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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30835/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da due preliminari di compravendita aventi a oggetto un immobile, seguiti da una scrittura con cui si dava atto della consegna del bene al promittente acquirente. Successivamente i preliminari venivano risolti prima dell'apertura del fallimento del promissario acquirente. La promittente venditrice chiedeva, nel passivo fallimentare, la restituzione dell'immobile o, in subordine, la corrispondente somma di prezzo, oltre all'ammissione di crediti per caparra, acconti e danno da mancata restituzione. Il giudice delegato rigettava; il tribunale, in opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., accoglieva la domanda di restituzione e il credito risarcitorio, rilevando che la proprietà era rimasta alla venditrice e che il fallito, ricevuto il bene, non lo aveva restituito. Il fallimento ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di mancato inserimento dell'immobile nell'inventario fallimentare; 2) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. per asserita impossibilità della prestazione, mancando l'acquisizione del bene alla massa; 3) violazione degli artt. 87, 88, 89 e 103 l. fall. per il fatto che il fallito, interpellato dal curatore, non aveva indicato l'immobile; 4) violazione degli artt. 2914 e 2915 c.c. e dell'art. 72 l. fall. per asserita mancanza di titolo opponibile alla massa, in difetto di trascrizioni utili; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per insufficienza della prova sulla consegna del bene; 6) invocazione dell'effetto espansivo interno rispetto alla domanda risarcitoria, dipendente dall'accoglimento della rivendica.

La decisione

La Corte ha ritenuto i primi cinque motivi connessi ma complessivamente in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che la dichiarazione di fallimento produce il pignoramento generale dei beni del fallito e che l'inventario ha funzione meramente descrittiva e dichiarativa, non costitutiva dell'acquisizione alla massa; quindi l'omessa menzione del bene da parte del fallito non è decisiva. Ha inoltre rilevato che la prova della disponibilità materiale dell'immobile al momento del fallimento risultava dalla scrittura avente data certa, accertamento di fatto non specificamente contrastato. Quanto alla titolarità del bene, ha osservato che la risoluzione dei preliminari, intervenuta prima del fallimento e non contestata, comportava che la proprietà fosse rimasta alla promittente venditrice, legittimata a chiedere la restituzione. Ha precisato che la disciplina delle trascrizioni richiamata dal fallimento riguarda tutt'altra ipotesi, cioè la tutela del promissario acquirente e il conflitto con la massa, non la posizione del promittente venditore. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del fallimento alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché le circostanze invocate non erano idonee a sovvertire l'esito della decisione sul diritto alla restituzione del bene.

  • art. 1346 c.c.

    La pretesa impossibilità dell'oggetto/prestazione è stata ritenuta irrilevante ai fini della restituzione, poiché la risoluzione dei preliminari lasciava la proprietà in capo alla promittente venditrice.

  • art. 1418 c.c.

    La dedotta nullità per impossibilità della prestazione non è stata accolta, per difetto dei presupposti fattuali e giuridici prospettati dal ricorrente.

  • art. 87 l. fall.

    L'interpellanza al fallito e la mancata indicazione del bene non incidono sull'acquisizione del bene alla massa, che discende dalla dichiarazione di fallimento.

  • art. 88 l. fall.

    La presa in consegna e la trascrizione della sentenza dichiarativa hanno funzione di esecuzione e di pubblicità, non costitutiva dell'acquisizione del bene al fallimento.

  • art. 89 l. fall.

    La normativa richiamata non è stata ritenuta decisiva per escludere la restituzione del bene alla promittente venditrice.

  • art. 103 l. fall.

    Le norme sullo stato passivo non impediscono il riconoscimento del diritto di restituzione in favore di chi sia rimasto proprietario del bene.

  • art. 2914 c.c.

    Le regole sulle trascrizioni e opponibilità non sono pertinenti alla posizione del promittente venditore che agisce per la restituzione dopo la risoluzione ante fallimento.

  • art. 2915 c.c.

    Come per l'art. 2914 c.c., la disciplina dell'opponibilità ai creditori non è stata ritenuta ostativa alla domanda della promittente venditrice.

  • art. 72 l. fall.

    La norma sulla sorte dei contratti pendenti è stata ritenuta non decisiva nel caso, poiché i preliminari risultavano già risolti prima del fallimento.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della consegna e della disponibilità del bene è stato ritenuto assolto dalla documentazione prodotta e dall'accertamento di merito sulla scrittura con data certa.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove compiuta dal tribunale è stata ritenuta immune da censure, perché sorretta da un apprezzamento di fatto non specificamente contestato.

  • art. 98 l. fall.

    Viene richiamato come base processuale dell'opposizione allo stato passivo, definita nel merito con accoglimento della domanda della controparte.

  • art. 42 l. fall.

    La dichiarazione di fallimento determina lo spossessamento del fallito, richiamato per spiegare la presa in consegna dei beni.

  • art. 31 l. fall.

    Attribuisce al curatore l'amministrazione del patrimonio fallimentare; la Corte lo richiama nel descrivere il coordinamento con la presa in consegna.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento produce l'effetto di pignoramento generale dei beni del fallito; l'inventario ha funzione meramente descrittiva e non costitutiva dell'acquisizione dei beni alla massa.
  • La mancata indicazione di un bene da parte del fallito non esclude, di per sé, che esso faccia parte dell'attivo fallimentare, se il bene era nella sua disponibilità alla data del fallimento.
  • La presa in consegna dei beni e gli adempimenti di pubblicità della sentenza fallimentare servono a rendere opponibile ai terzi lo spossessamento, non a determinare l'acquisizione del bene alla massa.
  • Se un contratto preliminare di compravendita è stato risolto prima del fallimento, la proprietà del bene resta in capo al promittente venditore, il quale può chiedere la restituzione del bene al fallimento del promissario acquirente.
  • La disciplina della trascrizione e dell'opponibilità ai creditori è pertinente alla tutela del promissario acquirente e al conflitto con la massa, non alla pretesa restitutoria del promittente venditore dopo la risoluzione del contratto.
  • La censura in cassazione che contesti l'accertamento di fatto sulla consegna o sulla data certa di una scrittura è infondata se non offre elementi contrari specifici e si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContratto preliminareInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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