Cassazione Penale, Sentenza n. 27929/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per manifesta illogicità della motivazione la decisione della Corte d'appello che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado confermando la responsabilità di Parisi per reati connessi alla presunta falsificazione e utilizzazione di documenti (con riguardo al contratto n.82 del 20/02/2013). Lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto autentico l'esemplare prodotto dalla Deriplast s.p.a. (a fronte di un diverso esemplare prodotto dalla Paeco s.r.l.), sostenendo che la motivazione è illogica perché la valutazione circa la presenza di una clausola penale sproporzionata e favorevole alla Paeco sarebbe viziata da pregiudizio e non avrebbe considerato adeguatamente la crisi economica della Deriplast.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato il giudizio di autenticità della sottoscrizione di Vincenzo Parisi sulla base della perizia grafologica, delle testimonianze e della coerenza delle iniziative processuali della Deriplast. Ha escluso la possibilità, a seguito dell'inammissibilità, di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado. Per effetto della declaratoria di inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3500 oltre accessori di legge. In precedenza la Corte d'appello, sull'impugnata sentenza, aveva confermato l'affermazione di responsabilità di Parisi per i reati indicati (artt. 48 e 479 c.p. - capo a) commesso a Firenze il 01/08/2014; artt. 56, 48 e 479 c.p. - capo b) commesso a Rovigo il 15/12/2014), aveva dichiarato l'improcedibilità per altro delitto estinto per prescrizione, ridefinito la pena per il delitto tentato e condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile Cirino Pomicino Luigi.
Norme richiamate
richiamata per giustificare il trattamento del procedimento in forma cartolare
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
richiamata per motivare la trattazione cartolare del procedimento
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
norma invocata dal ricorrente come titolo del motivo (manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non conforme ai requisiti di specificità richiesti
articoli indicati per i reati contestati nella sentenza di merito; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità riferita a tali norme per i fatti indicati
distinzione dei capi di imputazione: tali disposizioni sono state ritenute applicabili ai fatti commessi a Rovigo il 15/12/2014 e confermate in appello
art. 129 e art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
richiamati in relazione alla preclusione di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione dopo che il ricorso è stato dichiarato inammissibile
norma che prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese e all'ammenda
Massime di principio
- In Cassazione un motivo generico, non specifico e che non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata è spesso dichiarato inammissibile.
- La Corte di legittimità non è sede per una rinnovata valutazione di merito dei fatti o per preferire una diversa ricostruzione probatoria, salvo che non emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Le perizie tecniche (es. perizia grafologica) e le deposizioni convergenti possono fornire una base solida per la valutazione di autenticità di firme e documenti; contestazioni meramente esplorative o non ancorate a elementi nuovi difficilmente producono esito favorevole in Cassazione.
- La situazione economica successiva di una parte (es. crisi o liquidazione intervenuta anni dopo i fatti) non invalida automaticamente la genuinità di documenti o clausole che risalgono a un periodo anteriore, a meno che non sia dimostrato un nesso giuridicamente rilevante.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella formulazione del ricorso, anche il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; la parte civile che partecipi tempestivamente può ottenere la rifusione delle proprie spese di difesa.
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