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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25163/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente riceveva un'intimazione di pagamento relativa a Irpef, Iva e altri tributi e la impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo che l'agente della riscossione non potesse costituirsi mediante avvocato del libero foro. In appello, la Commissione tributaria regionale riformava la decisione e riteneva valida ed efficace l'intimazione. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la decisione fosse incomprensibile perché mutilata di una pagina essenziale; con il secondo deduceva la nullità della decisione per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario un appello incidentale per far esaminare questioni già proposte in primo grado e da lui riproposte in appello, invece della sola riproposizione consentita alla parte vittoriosa in primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo radicalmente viziata la sentenza d'appello perché priva della seconda pagina e quindi della parte necessaria relativa allo svolgimento del processo e alle richieste delle parti; nella parte pubblicata la motivazione risultava incomprensibile e non consentiva di capire cosa fosse stato effettivamente deciso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    ricorso per cassazione articolato per violazione di legge e nullità della sentenza

    viene richiamato come base dei motivi di ricorso

  • art. 132, comma secondo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    la mancanza di una parte essenziale della sentenza integra un vizio di nullità della decisione per incomprensibilità del contenuto

  • art. 118 bis disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza

  • art. 36, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per sostenere l'insufficienza/nullità della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato per censurare la carenza di motivazione della decisione

  • art. 23 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo in tema di costituzione e difese nel processo tributario

  • art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo sulle attività difensive in appello

  • art. 54 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo sul regime dell'appello nel processo tributario

  • art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per sostenere la sufficienza della riproposizione delle questioni assorbite o non esaminate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per affermare la riproposizione delle domande e questioni non accolte

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

Massime di principio

  • La sentenza di appello è nulla quando, per omissione di una parte essenziale del testo, non consenta di ricostruire il contenuto della decisione, lo svolgimento del processo e le richieste delle parti.
  • Un vizio radicale di incomprensibilità della motivazione assorbe le ulteriori censure dedotte avverso la stessa decisione.
  • Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado che voglia ottenere l'esame in appello delle questioni già proposte e non accolte non è tenuta, per ciò solo, a proporre appello incidentale, essendo in linea di principio sufficiente la loro riproposizione nei limiti previsti dalla disciplina processuale; nel caso esaminato, tuttavia, tale tema è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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