Cassazione Civile, Ordinanza n. 09341/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare risolto per morosità dell’utilizzatrice. La concedente aveva agito per ottenere il rilascio dell’immobile; la società utilizzatrice aveva resistito e, in via riconvenzionale, aveva chiesto che, accertata la natura traslativa del leasing, fosse applicata la disciplina ritenuta corretta per tale tipo contrattuale, con conseguente restituzione dei canoni già versati. Il Tribunale, preso atto della restituzione dell’immobile e cessata la materia del contendere sul rilascio, aveva ritenuto operante una clausola penale e aveva condannato la concedente alla restituzione di una parte dei canoni, previa riduzione dell’importo. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che il primo giudice avesse pronunciato ultra petita: secondo la Corte territoriale, la domanda riconvenzionale avrebbe riguardato solo la nullità della clausola contrattuale e la restituzione dei canoni, senza alcuna specifica domanda di riduzione della penale. Il fallimento ricorrente ha censurato tale ricostruzione, sostenendo che fin dall’atto di costituzione era stata chiesta l’applicazione dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo, e che tale domanda implicava necessariamente anche la riduzione dell’indennità/penale ai sensi del secondo comma dell’art. 1526 c.c. e dell’art. 1384 c.c., sicché non vi era stata alcuna ultrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto erronea la decisione della Corte d’appello: ha affermato che, nei leasing traslativi risolti prima dell’entrata in vigore della l. 124/2017, si applica analogicamente l’art. 1526 c.c. e, quindi, anche il potere del giudice di ridurre la clausola penale o l’indennità convenuta secondo il combinato disposto con l’art. 1384 c.c. Poiché la richiesta di applicazione dell’art. 1526 c.c. comprendeva implicitamente ma inequivocamente anche la riduzione dell’importo dovuto, non vi era stata ultrapetizione da parte del Tribunale. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, con regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla concedente per il rilascio dell’immobile.
invocato per denunciare il vizio di ultrapetizione; la Cassazione esclude che il Tribunale abbia pronunciato oltre la domanda.
richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 112 c.p.c. per contestare la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
richiamato come base del potere giudiziale di riduzione equitativa della penale manifestamente eccessiva, applicabile in combinazione con l’art. 1526 c.c.
menzionato come clausola/effetto risolutivo previsto dal contratto e come disciplina pattizia cui la clausola contrattuale rinviava.
richiamato dalla parte e dalla Corte territoriale quale disciplina che il contratto intendeva applicare in caso di risoluzione; la Cassazione lo considera nel confronto con la disciplina propria del leasing traslativo.
ritenuto applicabile in via analogica ai leasing traslativi risolti prima della l. 124/2017; la domanda di applicazione dell’articolo implica anche la disciplina della riduzione dell’indennità/canoni.
richiamato dalla Corte d’appello per descrivere la richiesta restitutoria conseguente alla dedotta nullità della clausola.
presa come spartiacque temporale: per i leasing traslativi risolti prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi analogicamente l’art. 1526 c.c.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing traslativo risolti prima dell’entrata in vigore della l. 124/2017, trova applicazione analogica l’art. 1526 c.c., con conseguente operatività anche del potere di riduzione dell’indennità o della clausola penale previsto dal secondo comma della norma in combinazione con l’art. 1384 c.c.
- La domanda diretta ad ottenere l’applicazione dell’art. 1526 c.c. in relazione a una clausola risolutiva del leasing deve essere letta in modo sostanziale: essa comprende implicitamente la richiesta di riduzione dell’importo trattenibile o dovuto, senza necessità di una formula espressa separata sulla riduzione della penale.
- Non configura ultrapetizione la decisione del giudice che, a fronte di una domanda di applicazione dell’art. 1526 c.c., applichi anche la riduzione equitativa dell’indennità o dei canoni, poiché tale effetto è insito nella disciplina legale invocata dalla parte.
- Nel leasing traslativo, la qualificazione della clausola di risoluzione e la conseguente disciplina restitutoria devono essere ricondotte alla funzione economica del contratto e non a una lettura meramente letterale della sola domanda di nullità della clausola.
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