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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1220/2024, depositata e resa pubblica il 20.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3518/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 23.10.2025.

Giustizia amministrativa202501082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1220/2024, che aveva ordinato l'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e Previdenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di 500 euro, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 ottobre 2024, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione all'obbligo sostanziale, avendo provveduto soltanto al pagamento delle spese liquidate in favore del difensore. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero, il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso e non risultava intervenuta l'esecuzione dell'obbligo di attivazione della Carta elettronica del docente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario e ha rilevato ulteriori ragioni ostative alla penalità di mora: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, di sostegno o alimentare, del beneficio. Le spese sono state poste a carico del Ministero, ma ridotte a 400 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, in ragione della natura seriale e standardizzata della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato e l'adozione degli atti necessari alla sua esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative, valutabili in concreto con riguardo alle difficoltà dell'adempimento pubblico e agli interessi coinvolti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei pertinenti stanziamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione agli obblighi derivanti dal giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza del giudice del lavoro l'ha applicata per riconoscere, sulla somma dovuta, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'accredito.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base del coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito

    Il termine dilatorio di 120 giorni opera quale periodo concesso all'amministrazione per completare le procedure di esecuzione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali e permane l'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, assegnandogli un termine decorrente dalla richiesta della parte.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: anche in assenza di preclusioni astratte nei confronti della pubblica amministrazione, può essere negata quando la nomina del commissario assicuri adeguatamente l'esecuzione o ricorrano altre ragioni ostative, quali la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, i vincoli finanziari e la serialità eccezionale del contenzioso.
  • La complessità del procedimento amministrativo e il coinvolgimento di più strutture pubbliche o soggetti incaricati dell'esecuzione possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, soprattutto quando l'obbligazione giudiziale riguarda un beneficio economico non essenziale per il sostentamento del destinatario.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente all'amministrazione debitrice, l'incarico commissariale non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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