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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10626/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria proposta da due soggetti che rivendicavano la reintegrazione nel possesso della facciata esterna di un muro di confine e della terrazza di copertura di un edificio, che sostenevano essere da anni nel loro possesso esclusivo e che avevano collegato al loro appartamento con una scala a chiocciola. Essi lamentavano che la controparte avesse alterato il muro di confine aprendo prima una finestra e poi un accesso verso la terrazza e, per il tramite di questa, verso l'appartamento sottostante. Il tribunale accolse la domanda e ordinò il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura del varco. La corte d'appello rigettò gli appelli dei convenuti. In cassazione uno dei convenuti ha dedotto: 1) nullità del giudizio di primo grado e della sentenza per omessa rilevazione della mancata/pervenuta tardiva notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, sostenendo che il litisconsorzio necessario fosse stato pretermesso e che il processo dovesse essere rimesso al primo giudice per la rinnovazione; 2) violazione delle norme sulle spese processuali, perché la corte territoriale avrebbe confermato la condanna alle spese dell'intero giudizio di merito, incluse fasi in cui egli era contumace, nonché alla somma aggiuntiva per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento interdittale, ritardo che egli riteneva non imputabile a sé.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale circa la tempestività della notificazione, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, e ha aggiunto che il ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, sicché la censura non era idonea a scalfire la decisione impugnata. Sul secondo motivo ha rilevato che la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sul principio di soccombenza; inoltre la contestazione era in sostanza di merito e non evidenziava un errore giuridico nel governo delle spese. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione utile a fondare la nullità dedotta; applicato il principio di scissione degli effetti della notificazione.

  • art. 4 L. n. 890 del 1982

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni a mezzo posta, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non incide sulla ratio della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento di primo grado; la Corte ritiene la censura inammissibile per mancata allegazione di un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese; la Corte conferma la regolazione fondata sul principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese; non emerge una violazione autonomamente apprezzabile rispetto alla soccombenza accertata.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese; la censura non coglie la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di notificazione, ai fini del rispetto del termine assegnato per l'incombente rileva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione, non il momento della ricezione da parte del destinatario.
  • La deduzione di nullità processuali legate alla notificazione o alla mancata integrazione del contraddittorio non è sufficiente se la parte non allega e dimostra uno specifico pregiudizio concreto al diritto di difesa.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione d'appello è fondata sulla soccombenza, non è idonea una critica che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione fattuale o valutazione di merito.
  • Le questioni relative alla liquidazione delle spese non possono essere rimesse in discussione in cassazione se la doglianza non evidenzia una violazione delle regole di soccombenza o un errore di diritto nella regolazione delle spese.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comportano la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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