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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21740/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di concorso in tentata estorsione. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito configurato il concorso in tentata estorsione senza riqualificare il fatto nel diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; la censura mirava a contestare la valutazione delle risultanze processuali e a sollecitare una diversa lettura delle prove, già affrontata e respinta in appello; 2) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, c.p., ma tale doglianza non risultava essere stata previamente proposta in modo specifico come motivo di appello; 3) eccessività della pena, censura ritenuta generica e volta a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, proponeva in realtà una rivalutazione del merito e riproponeva censure già disattese in appello, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché non previamente devoluto come specifico motivo di appello, in applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il terzo motivo è stato giudicato generico e comunque estraneo al sindacato di legittimità, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se arbitraria o manifestamente illogica. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    Richiamato come possibile riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, in alternativa al concorso in tentata estorsione.

  • art. 62, comma 1, n. 2, c.p.

    Invocato dal ricorrente quale attenuante non riconosciuta; la Corte non entra nel merito perché la censura non era stata specificamente devoluta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non può essere proposta in cassazione se non è stata previamente dedotta come specifico motivo di appello.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio di determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Indica i parametri discrezionali che il giudice di merito deve considerare nella commisurazione della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti già scrutinati dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le censure che non siano state previamente e specificamente formulate in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che la deduzione sia consentita nei limiti del devolutum.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non in presenza di arbitrio, illogicità manifesta o violazione dei criteri legali di commisurazione.
  • La genericità del motivo di ricorso, specie quando non consenta di individuare in modo chiaro l'errore denunciato, determina l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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