Cassazione Penale, Sentenza n. 14231/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per annullamento della sentenza che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (trattenimento senza giustificato motivo sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento). L'impugnazione denunciava in via principale la nullità del decreto di citazione per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato (georgiano), eccezione sollevata dal difensore fin dalla prima udienza; inoltre si lamentava che il giudice non aveva valutato come giustificato motivo l'impossibilità oggettiva dell'imputato di eseguire l'ordine del Questore per mancanza di documento idoneo all'espatrio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in relazione all'omessa traduzione dell'atto di instaurazione del contraddittorio, rilevando che dagli atti risultava che il ricorrente comprendeva solo la lingua georgiana e che la notifica all'avvocato domiciliatario non sostituisce l'obbligo di traduzione a favore dell'imputato. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata traduzione è vizio da sanare con la rinnovazione della notificazione a cura del giudice del dibattimento e non con la restituzione degli atti al pubblico ministero. Le questioni relative alla conoscibilità dei provvedimenti amministrativi sono state dichiarate assorbite e riservate al merito. Conclusione: sentenza annullata e rinvio al Giudice di pace di Penne per nuovo giudizio in diversa persona fisica.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale sulla fattispecie contestata (soggiornare sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento). La Corte ha confermato che la censura non riguardava la qualificazione del fatto ma la regolarità del contraddittorio.
codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alla nullità degli atti processuali per violazione dei diritti dell'imputato all'informazione nella lingua a lui comprensibile; la Corte ha ritenuto configurabile nullità per omessa traduzione.
codice di procedura penale, art. 552 comma 3
Richiamato in relazione ai termini e alle modalità della notificazione; la Corte ha applicato il principio che, in caso di nullità della notificazione del decreto di citazione, il giudice deve rinnovare la notificazione anziché restituire gli atti al pubblico ministero.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1 n. 40584/26.10.2021; Sez. 6 n. 30143/07.07.2021; Sez. U n. 28807/29.05.2002; Sez. 1 n. 14820/20.02.2009)
orientamenti giurisprudenziali citati nella sentenza
Confermano il principio che l'obbligo di traduzione degli atti a favore dell'imputato alloglotta sussiste anche se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore d'ufficio; e che la mancata traduzione deve essere sanata con la rinnovazione della citazione da parte del giudice del dibattimento.
Massime di principio
- L'omessa traduzione degli atti processuali nella lingua conosciuta dall'imputato costituisce vizio formale rilevante e può determinare l'annullamento della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio.
- La notifica degli atti al difensore domiciliatario non esonera l'amministrazione della giustizia dall'obbligo di tradurre gli atti nella lingua dell'imputato: il difensore non è tenuto a tradurre per conto dell'autorità.
- Il rimedio ordinario per la nullità derivante da mancata traduzione o da inesatta notificazione non è la restituzione degli atti al pubblico ministero, ma la rinnovazione della notificazione da parte del giudice del dibattimento.
- Questioni di merito (ad es. se l'impossibilità di ottemperare all'ordine di allontanamento per mancanza di documenti costituisca giustificato motivo) restano riservate al nuovo giudizio e vanno valutate nel merito dal giudice di rinvio.
- In situazioni analoghe, la difesa deve tempestivamente eccepire la mancata traduzione e chiedere la rinnovazione della notificazione; l'autorità giudiziaria deve verificare la lingua comprensibile all'imputato e provvedere alla traduzione degli atti essenziali.
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