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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48444/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per tentata estorsione: 1) censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria senza il preventivo avvertimento di cui all'art. 63 c.p.p., con specifico riferimento all'individuazione dell'utilizzatore di un'utenza telefonica (si deduce che tali dichiarazioni sarebbero state acquisite in violazione delle garanzie e dunque inutilizzabili); 2) censura generica sull'affermazione di responsabilità da parte dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo i giudici hanno ritenuto corretta la censura relativa all'errata affermazione della Corte di Appello circa l'obbligo dell'imputato di indicare l'utilizzatore della SIM, precisando che l'obbligo di verità riguarda le generalità ma non l'indicazione dell'utilizzatore di una scheda intestata ad altri; ne consegue che le dichiarazioni di Laviola in ordine all'utenza avrebbero dovuto essere precedute dall'avvertimento ex art. 63 c.p.p. Tuttavia la censura è stata comunque ritenuta inidonea a determinare l'accoglimento del ricorso perché, anche escludendo tali dichiarazioni, restano elementi di prova sufficienti (in particolare le dichiarazioni della madre) che collegano indubitabilmente Laviola al fatto; il ricorrente non ha illustrato l'incidenza della eventuale espunzione sulla "prova di resistenza". Il secondo motivo è stato dichiarato del tutto generico e dunque inammissibile. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63 cod.proc.pen.

    Le dichiarazioni rese da chi doveva essere considerato indagato o imputato devono essere assunte dopo gli avvertimenti ex art. 63 c.p.p.; l'omissione determina inutilizzabilità delle dichiarazioni. Nel caso si è ritenuto che, una volta emerso l'indizio non equivoco (la madre indicante il figlio come possibile utilizzatore), Laviola avrebbe dovuto essere avvertito.

  • art. 495 cod. pen.

    La giurisprudenza citata indica che è sanzionabile chi fornisce false generalità alla p.g.; tuttavia l'obbligo di dire la verità concerne le generalità della persona e non si estende all'indicazione dell'utilizzatore di una scheda telefonica intestata ad altri.

  • Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Rv. 243417 - 01)

    Principio per cui la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" si applica quando, prima dell'escussione, sussistono indizi non equivoci di reità conosciuti dall'autorità procedente; non rilevano mere sospetti o intuizioni dell'interrogante.

  • Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021 (dep. 07/02/2022) Rv. 282740 - 01

    Conferma l'orientamento sulla punibilità per false generalità e distingue l'obbligo di fornire le proprie generalità dalla facoltà di non rispondere o di mentire su elementi non riconducibili alle generalità stesse.

  • Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014 (Rv. 259452)

    Quando si lamenta in cassazione l'inutilizzabilità di un elemento di prova, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza dell'eliminazione di quell'elemento sulla prova di resistenza: ossia se, senza quell'elemento, le rimaste risultanze non bastano a sostenere l'identico convincimento dei giudici di merito.

  • art. 606 co. 3 e art. 616 cod.proc.pen.

    Art. 606 co. 3: motivi di cassazione giudicati infondati comportano il rigetto del ricorso; art. 616 dispone connessa condanna alle spese processuali e altre sanzioni previste in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Se, in sede di indagini, emergono indizi non equivoci che individuano un soggetto come possibile autore, egli deve essere escusso con le garanzie difensive (art. 63 c.p.p.); l'omissione degli avvertimenti rende le dichiarazioni inutilizzabili erga omnes.
  • L'obbligo di dire la verità riguarda le generalità personali; non esiste un obbligo penale generalizzato di dichiarare di essere l'utilizzatore di una SIM intestata a terzi.
  • In cassazione, chi censura l'utilizzabilità di una prova deve spiegare come l'esclusione di quella prova inciderebbe sul complesso delle prove (prova di resistenza); la mera affermazione dell'illegittimità è insufficiente.
  • Se esistono elementi di prova indipendenti e solidi (es. dichiarazioni di terzi) che collegano l'imputato al fatto, l'eliminazione di alcune dichiarazioni abusive può non essere determinante per il risultato processuale.
  • Motivi di ricorso formulati in termini generici e non specificati saranno dichiarati inammissibili.

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