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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14319/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per reati connessi all'immigrazione clandestina e alla corruzione. Denuncia: 1) errata applicazione dell'art. 12 d.lgs. 286/1998 (comma 2 lett. a) e d), comma 3) e mancata considerazione dell'art. 27 (deroga per lavoratori dello spettacolo/circensi), sostenendo che la norma agevolativa si applica indistintamente a tutti i lavoratori circensi e che non è stato accertato l'effettivo ingresso illegale; 2) violazione nell'applicazione delle circostanze aggravanti dell'art. 12 comma 3 dopo la caduta della contestata associazione; 3) errata qualificazione della condotta come corruzione ai sensi dell'art. 319 c.p. invece che come corruzione per atti d'ufficio (art. 318 c.p.), rilevando carenza di prova del nesso tra i versamenti ricevuti e specifiche pratiche amministrative.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso come infondato e conferma la sentenza di merito. Principali conclusioni: - Viene confermata la condanna limitatamente all'agevolazione dell'immigrazione prevista dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 286/1998 esclusivamente per i casi in cui i nulla osta rilasciati dalla Questura risultavano falsificati; le falsificazioni e il ricevimento di denaro sono stati ammessi dall'imputato in dibattimento; alcune imputazioni di falso materiale sono comunque estinte per prescrizione. - La Corte ribadisce che l'art. 12 comma 3 è un "reato di pericolo/di consumazione anticipata": non è richiesto l'accertamento dell'effettivo ingresso illegale dello straniero per configurare la fattispecie. - L'eccezione basata sull'art. 27 (deroga per circensi/spettacolo) non scalfisce la condanna: qui l'elemento qualificante è la falsità delle domande di assunzione e il fatto che queste siano state predisposte e manipolate all'insaputa dei titolari dei circhi, che sono stati assolti. - Quanto all'aggravante ex art. 12 comma 3 lett. d), la Corte ammette l'insussistenza del numero minimo di concorrenti per questa aggravante, ma rileva che tale circostanza non ha inciso sul calcolo della pena in concreto. - La qualificazione della corruzione "propria" (art. 319) è ritenuta corretta: la Corte di merito ha dimostrato che l'imputato ha omesso di dare impulso agli accertamenti di Polizia, ha materialmente falsificato nulla osta, apposto timbri e firme false, gestito le pratiche in modo anomalo (assenza di marche da bollo, compilazione in sua presenza, instradamento delle autorizzazioni al proprio ufficio) e ricevuto denaro per tali condotte; pertanto l'atto porta connotazioni privatistiche e contrarie ai doveri d'ufficio. In conclusione, il rigetto mantiene la condanna e le pene accessorie originarie (pena principale e multe come quantificate in sede di merito).

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 12 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina)

    non presente una citazione testuale intera nella motivazione della Cassazione, ma la decisione richiama il comma 3 quale fattispecie "di pericolo" o "a consumazione anticipata"

    La Corte interpreta l'art. 12 comma 3 come reato di pericolo: sono puniti gli atti diretti a procurare l'ingresso di stranieri in violazione della normativa, senza necessità di accertare l'effettivo ingresso nel territorio dello Stato

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 27 (ingressi per lavoro in casi particolari, lavoratori dello spettacolo/circensi)

    "...i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione... salvo che si tratti di personale artistico..."

    La deroga prevista dall'art. 27 non esclude automaticamente la responsabilità quando le domande di assunzione sono fraudolente e predisposte all'insaputa dei titolari: la norma agevolativa non tutela pratiche falsificate e non esclude la configurabilità del reato quando gli atti sono volti a eludere le norme sull'immigrazione

  • codice penale - art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

    nessuna citazione testuale integrale nella sentenza, ma la giurisprudenza e la motivazione sono richiamate ampiamente

    Applicata perché la condotta dell'imputato ha prodotto atti materialmente falsi e contrari ai doveri d'ufficio, con l'atto formato segnato da finalità privatistiche a favore dei corruttori

  • codice penale - art. 318 (corruzione per un atto d'ufficio)

    Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione, ma la Corte ritiene che i fatti dimostrino la produzione di atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319) piuttosto che mera parzialità senza alterazione dell'atto

  • codice penale - art. 321 (altre fattispecie richiamate nella imputazione)

    Richiamato tra le imputazioni (menzionato in epigrafe), la motivazione della Cassazione si concentra però su art. 319 e sulle norme sull'immigrazione per la decisione

Massime di principio

  • L'art. 12 comma 3 d.lgs. 286/1998 è configurato come reato di pericolo: per la configurazione non è necessario provare l'effettivo ingresso illegale dello straniero, basta l'atto diretto a procurarlo in violazione delle norme sui flussi migratori
  • La deroga per lavoratori dello spettacolo (art. 27) va interpretata in modo che non assicuri impunità quando le pratiche di assunzione sono fraudolente o falsificate: la finalità e la genuinità della domanda determinano l'operatività della deroga
  • Per distinguere tra art. 318 e art. 319 c.p. occorre valutare se la condotta del pubblico ufficiale abbia lasciato l'atto formalmente pubblico ma semplicemente “parziale" (318) o abbia determinato un atto segnato da finalità privatistiche e contraffatto nei contenuti/formalità (319). La falsificazione materiale e la produzione di atti contrari ai doveri d'ufficio giustificano l'applicazione dell'art. 319
  • La mancanza di un accertamento sul concreto ingresso dello straniero non esonera dalla responsabilità quando gli atti prodotti sono diretti a eludere la disciplina sull'ingresso; i reati di favoreggiamento sono consumati con la realizzazione di atti idonei a favorire l'ingresso
  • La prova del nesso tra versamenti e specifiche pratiche amministrative può essere ricostruita anche per via confessionale e mediante l'insieme di elementi istruttori (modus operandi, falsificazioni, gestione anomala delle pratiche): non è sempre indispensabile un documento che colleghi materialmente ogni singolo pagamento a una singola pratica
  • La mancata integrazione di una circostanza aggravante (es. requisito numerico per lett. d) art. 12) può essere irrilevante se non ha inciso sulla quantificazione della pena in concreto; va comunque segnalata e valutata separatamente

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