Cassazione Penale, Sentenza n. 14319/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per reati connessi all'immigrazione clandestina e alla corruzione. Denuncia: 1) errata applicazione dell'art. 12 d.lgs. 286/1998 (comma 2 lett. a) e d), comma 3) e mancata considerazione dell'art. 27 (deroga per lavoratori dello spettacolo/circensi), sostenendo che la norma agevolativa si applica indistintamente a tutti i lavoratori circensi e che non è stato accertato l'effettivo ingresso illegale; 2) violazione nell'applicazione delle circostanze aggravanti dell'art. 12 comma 3 dopo la caduta della contestata associazione; 3) errata qualificazione della condotta come corruzione ai sensi dell'art. 319 c.p. invece che come corruzione per atti d'ufficio (art. 318 c.p.), rilevando carenza di prova del nesso tra i versamenti ricevuti e specifiche pratiche amministrative.
La decisione
La Cassazione rigetta il ricorso come infondato e conferma la sentenza di merito. Principali conclusioni: - Viene confermata la condanna limitatamente all'agevolazione dell'immigrazione prevista dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 286/1998 esclusivamente per i casi in cui i nulla osta rilasciati dalla Questura risultavano falsificati; le falsificazioni e il ricevimento di denaro sono stati ammessi dall'imputato in dibattimento; alcune imputazioni di falso materiale sono comunque estinte per prescrizione. - La Corte ribadisce che l'art. 12 comma 3 è un "reato di pericolo/di consumazione anticipata": non è richiesto l'accertamento dell'effettivo ingresso illegale dello straniero per configurare la fattispecie. - L'eccezione basata sull'art. 27 (deroga per circensi/spettacolo) non scalfisce la condanna: qui l'elemento qualificante è la falsità delle domande di assunzione e il fatto che queste siano state predisposte e manipolate all'insaputa dei titolari dei circhi, che sono stati assolti. - Quanto all'aggravante ex art. 12 comma 3 lett. d), la Corte ammette l'insussistenza del numero minimo di concorrenti per questa aggravante, ma rileva che tale circostanza non ha inciso sul calcolo della pena in concreto. - La qualificazione della corruzione "propria" (art. 319) è ritenuta corretta: la Corte di merito ha dimostrato che l'imputato ha omesso di dare impulso agli accertamenti di Polizia, ha materialmente falsificato nulla osta, apposto timbri e firme false, gestito le pratiche in modo anomalo (assenza di marche da bollo, compilazione in sua presenza, instradamento delle autorizzazioni al proprio ufficio) e ricevuto denaro per tali condotte; pertanto l'atto porta connotazioni privatistiche e contrarie ai doveri d'ufficio. In conclusione, il rigetto mantiene la condanna e le pene accessorie originarie (pena principale e multe come quantificate in sede di merito).
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 12 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina)
non presente una citazione testuale intera nella motivazione della Cassazione, ma la decisione richiama il comma 3 quale fattispecie "di pericolo" o "a consumazione anticipata"
La Corte interpreta l'art. 12 comma 3 come reato di pericolo: sono puniti gli atti diretti a procurare l'ingresso di stranieri in violazione della normativa, senza necessità di accertare l'effettivo ingresso nel territorio dello Stato
"...i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione... salvo che si tratti di personale artistico..."
La deroga prevista dall'art. 27 non esclude automaticamente la responsabilità quando le domande di assunzione sono fraudolente e predisposte all'insaputa dei titolari: la norma agevolativa non tutela pratiche falsificate e non esclude la configurabilità del reato quando gli atti sono volti a eludere le norme sull'immigrazione
codice penale - art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
nessuna citazione testuale integrale nella sentenza, ma la giurisprudenza e la motivazione sono richiamate ampiamente
Applicata perché la condotta dell'imputato ha prodotto atti materialmente falsi e contrari ai doveri d'ufficio, con l'atto formato segnato da finalità privatistiche a favore dei corruttori
codice penale - art. 318 (corruzione per un atto d'ufficio)
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione, ma la Corte ritiene che i fatti dimostrino la produzione di atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319) piuttosto che mera parzialità senza alterazione dell'atto
codice penale - art. 321 (altre fattispecie richiamate nella imputazione)
Richiamato tra le imputazioni (menzionato in epigrafe), la motivazione della Cassazione si concentra però su art. 319 e sulle norme sull'immigrazione per la decisione
Massime di principio
- L'art. 12 comma 3 d.lgs. 286/1998 è configurato come reato di pericolo: per la configurazione non è necessario provare l'effettivo ingresso illegale dello straniero, basta l'atto diretto a procurarlo in violazione delle norme sui flussi migratori
- La deroga per lavoratori dello spettacolo (art. 27) va interpretata in modo che non assicuri impunità quando le pratiche di assunzione sono fraudolente o falsificate: la finalità e la genuinità della domanda determinano l'operatività della deroga
- Per distinguere tra art. 318 e art. 319 c.p. occorre valutare se la condotta del pubblico ufficiale abbia lasciato l'atto formalmente pubblico ma semplicemente “parziale" (318) o abbia determinato un atto segnato da finalità privatistiche e contraffatto nei contenuti/formalità (319). La falsificazione materiale e la produzione di atti contrari ai doveri d'ufficio giustificano l'applicazione dell'art. 319
- La mancanza di un accertamento sul concreto ingresso dello straniero non esonera dalla responsabilità quando gli atti prodotti sono diretti a eludere la disciplina sull'ingresso; i reati di favoreggiamento sono consumati con la realizzazione di atti idonei a favorire l'ingresso
- La prova del nesso tra versamenti e specifiche pratiche amministrative può essere ricostruita anche per via confessionale e mediante l'insieme di elementi istruttori (modus operandi, falsificazioni, gestione anomala delle pratiche): non è sempre indispensabile un documento che colleghi materialmente ogni singolo pagamento a una singola pratica
- La mancata integrazione di una circostanza aggravante (es. requisito numerico per lett. d) art. 12) può essere irrilevante se non ha inciso sulla quantificazione della pena in concreto; va comunque segnalata e valutata separatamente
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