Cassazione Penale, Sentenza n. 33137/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della rideterminazione della pena operata in sede di rinvio: il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.) perché la Corte di assise di appello, nel fissare gli aumenti di pena per reati posti in continuazione e già coperti da sentenza irrevocabile, li ha quantificati in misura superiore rispetto a quanto stabilito nella precedente sentenza definitiva. Il ricorrente ha inoltre richiamato gli artt. 81 c.p., 671 c.p.p. e l'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. come norme violate nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. in relazione agli aumenti applicati per i reati satellite indicati ai capi m) ed o), i quali sono stati fissati in misura superiore rispetto a quanto stabilito nella sentenza irrevocabile. La Corte ha ricalcolato la pena complessiva per il reato continuato sottraendo la differenza indebita (mesi otto) e, dopo aver applicato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, ha fissato la pena complessiva definitiva in anni dieci, mesi cinque e giorni ventitré di reclusione. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per la determinazione della pena, che la Cassazione ha direttamente fissato.
Norme richiamate
Principio del divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può determinare aumenti di pena a carico dell'imputato rispetto a quanto già fissato nella sentenza impugnata dall'imputato; la Corte ha applicato questo principio in relazione agli aumenti per reati satellite già coperti da giudicato (art. 597, comma 3, c.p.p.).
Richiamato nella motivazione come limite all'azione del giudice di appello nella determinazione della pena; la giurisprudenza afferma che il divieto di reformatio in peius riguarda anche elementi autonomi che concorrono nella determinazione della pena.
Attenuante speciale applicata dalla Corte (riduzione della pena base per alcuni reati). La Corte ha dato seguito all'applicazione di tale diminuente nella rideterminazione della pena.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma procedurale invocata per formulare il motivo di cassazione (violazione di legge); qui è il riferimento formale al mezzo con cui il ricorrente ha censurato la determinazione della pena.
Richiamato dal ricorrente nella censura; nel testo della decisione non emerge un'interpretazione specifica della Corte rispetto a questa norma, è citato tra le norme richiamate dall'impugnante.
Citato dal ricorrente come violato in relazione al trattamento sanzionatorio; dal testo della sentenza non emerge una spiegazione dettagliata della Corte sulla concreta applicazione di tale norma nel caso di specie.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 40910 del 27/09/2005 (William Morales)
Principio giurisprudenziale richiamato: nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius si estende a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena; il giudice d'appello non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018 (Ferrigno)
Ulteriore conferma del principio per i casi di continuazione con reati già coperti da sentenza irrevocabile: il giudice che individua reati satellite già giudicati è vincolato a non quantificare aumenti di pena superiori a quelli fissati nella sentenza irrevocabile.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza di merito per illegittimità della pena e rimette la determinazione del trattamento sanzionatorio al giudice del rinvio, il giudice del rinvio deve rispettare i limiti già fissati dalla Cassazione (pena base indicata, risultato del bilanciamento delle circostanze, ecc.).
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce al giudice che ridetermina la pena di aggravare la posizione dell'imputato rispetto agli elementi della determinazione precedentemente definiti, compresi gli aumenti per reati satellite già giudicati con sentenza irrevocabile.
- Nella rideterminazione della pena per reati in continuazione occorre procedere in ordine logico: individuare la pena base per il reato principale, applicare attenuanti/aggravanti riconosciute (anche attenuanti speciali come l'art. 8 l. 203/1991), aggiungere gli aumenti per continuazione con reati ancora sub iudice e con reati coperti da giudicato (senza superare quanto già stabilito dal giudicato), quindi operare eventuali riduzioni per il rito (es. un terzo per il rito abbreviato).
- Se il giudice del rinvio introduce aumenti per reati già coperti da giudicato in misura superiore a quella della sentenza irrevocabile, la Cassazione può correggere direttamente il trattamento sanzionatorio o annullare senza rinvio se è possibile determinare la pena finale correttamente.
- Le omissioni o le inesattezze motivazionali che impediscono a questa Corte di determinare direttamente la pena possono comportare un nuovo rinvio; tuttavia, se la Cassazione è in grado di ricostruire correttamente il computo, può annullare senza rinvio e fissare la pena definitiva.
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